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SISMABONUS E REGIME FORFETTARIO: QUANDO SI PUÒ CEDERE IL CREDITO

2 minuti, Redazione , 13/08/2020

Sismabonus e regime forfettario: quando si può cedere il credito

Cessione del credito per forfettari con altri redditi: il chiarimento dell’Agenzia

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I contribuenti che aderiscono al regime forfetario, in generale, possono effettuare delle detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono a formare quello complessivo.

Per quanto riguarda la maxi agevolazione fiscale prevista dal c.d. Sismabonus, si ricorda che il decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di detrarre dall’imposta le spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici ovvero di optare per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti. In quest’ ultimo caso, l’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’interpello n. 224 del 22 luglio 2020, ha chiarito che non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, ad un regime sostitutivo dell'IRPEF medesima, perché il contribuente si avvale del "regime forfetario".

L'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al predetto regime forfetario. L'istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l'effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.

In merito all’ agevolazione fiscale (cd. Sismabonus), si fa presente che:

  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche  (previsti all'art. 16-bis, TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda (ripartita in cinque quote annuali)  nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno (cfr. art. 16 del DL n. 63 del 2013);
  •  in aggiunta, se dagli interventi effettuati si riduce il rischio sismico (da una a due classi di rischio inferiori), la detrazione spetta nella misura del 70 o dell'80 e se gli interventi riguardano parti comuni di edifici, le detrazioni dall'imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento.

Il Decreto Rilancio ha previsto che, per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 con possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

Leggi anche  Bonus facciate 2020: per i forfettari possibile cedere il credito

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Allegato

Interpello 224 del 22 luglio 2020

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

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