Con Risposta n 221 del 21 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’esatta aliquota IVA da applicare alla commercializzazione di alcuni prodotti ossia:
- trinciato di mais
- insilato di mais
- pastone di mais
Nella risposta in oggetto l’agenzia specifica che la cessione dei prodotti utilizzati per nutrizione di nimali in questione sarà, ai sensi del n 90 della Tabella A parte III allagata al Decreto IVA, assoggettata ad aliquota del 10%.
L’istante società Alfa chiedeva chiarimenti in quanto i prodotti di sopra elencati non sono indicati esplicitamente nella Tabella A del Decreto n. 633/72 e suggeriva che si intende:
- per cereale trinciato, un cereale che durante la raccolta viene sminuzzato;
- per insilato, un cereale fresco, o appassito, o allo stato ceroso, conservato attraverso un processo fermentativo anaerobico capace di preservare le qualità nutritive del materiale di partenza;
- per pastone di mais, una sottospecie di insilato, contraddistinto da una specifica composizione: granella, tutolo e una parte di brattee.
Secondo l’interpretazione della società Alfa le aliquote applicabili a tali prodotti sarebbero state le seguenti:
- 4% nel caso di prodotti destinati ad uso zootecnico (ai sensi del punto 11) della Tabella A parte II)
- 10% nel caso di usi diversi (ai sensi del punto 29) della Tabella A parte III)
L’Agenzia rigetta l’interpretazione dell’istante citando il paragrafo 9 della sua Circolare 32/E del 2010 secondo il quale essa rilascia parere in merito alla corretta aliquota da applicare alla cessione dei prodotti della Tabella “solo dopo un preliminare accertamento del prodotto teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali, fornito dalla competente Agenzia delle Dogane”
L’agenzia delle dogane nella nota 173776 del 9 giugno 2020 ha precisato le definizioni di trinciato di mais, insilato di mais e pastone di mais riferendoli alla voce doganale 230800 e alla sottovoce 23080090.
Tale voce corrisponde alla voce doganale 23.06 della precedente tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987 richiamata dal n 90 della Tabella A parte III che prevede l’applicazione dell’aliquota al 10% alle cessioni di "prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove".