L’acquirente italiano che non riceve la fattura da parte del fornitore o prestatore intracomunitario deve emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Acquisti intracomunitari di beni
Gli acquisti a titolo oneroso di merci spedite o trasportate nel territorio dello Stato da altro Stato membro, dal cedente in qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto, aventi ad oggetti beni originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica, sono considerati ai fini IVA acquisti intracomunitari di beni.
La fattura relativa all’acquisto intracomunitario di beni deve essere numerata ed integrata dal cessionario italiano con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, nonché dell’ammontare dell’imposta. Tale documento dovrà essere inoltre annotato distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (con riferimento al mese precedente) nel registro IVA delle vendite e nel registro IVA degli acquisti.
Mancato ricevimento della fattura o correzione della stessa
Il cliente italiano che effettua un acquisto intracomunitario ma non riceve la relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - dall’inizio del trasporto per gli acquisti di beni oppure dall’ultimazione del servizio o dal pagamento per le prestazioni di servizi - deve procedere con la seguente regolarizzazione:
- emette entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione un’autofattura, in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore.
Tale autofattura deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (ai sensi dell’art. 47, co. 1, DL 331/1993).
Nel caso in cui, invece, il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario riceva una fattura nella quale è riportato un corrispettivo inferiore a quello dovuto, lo stesso è tenuto ad emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria, da annotare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Così, ad esempio, si pensi al caso di una società italiana che acquista dei beni nel mese di maggio 2020 da una società olandese, per un importo pari a 200.000 euro; la merce viene spedita in data 31 maggio. Se allo scadere del secondo mese (31 luglio), successivo all’inizio del trasporto (31 maggio) la fattura non è ancora pervenuta, la società italiana deve emettere un’autofattura entro il 15 agosto che dovrà rientrare nella liquidazione IVA di luglio.
Effettuazione dell’operazione ai fini IVA
Ricordiamo infine che, ai fini IVA, gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto.
Quando gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.
Se, anteriormente al verificarsi dell’inizio del trasporto dei beni, viene emessa una fattura di acconto, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all’importo fatturato.