La conversione in legge del decreto Rilancio, recentemente intervenuta (Legge n. 77 del 17 luglio, in G. U. il 18 luglio 2020), ha definito molte previsioni normative, tra le quali quelle attinenti alla maxi agevolazione al 110% sui lavori edilizi.
In particolare, sono state confermate alcune importanti disposizioni come quella che consente di fruire del Superbonus per gli interventi cd.“trainanti” (cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione su parti comuni degli edifici nonché su edifici unifamiliari) e per quelli eseguiti in aggiunta ai primi (in tal senso si rinvia all'articolo: Ecobonus 110%: come sfruttare al meglio l’agevolazione).
In aggiunta, tra le modifiche operate in sede di conversione del Dl Rilancio, si segnala l’estensione del superbonus anche alle seconde case ma solo per interventi realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari.
In merito agli interventi effettuati dal condominio su parti comuni degli edifici e alle modalità con cui fruire dell’agevolazione (si ricorda infatti che, la detrazione al 110% è prevista anche per le spese relative a interventi effettuati dal condominio con conseguente beneficio in capo ai singoli condomini in relazione ai millesimi posseduti), vi sono ancora alcuni quesiti dibattuti.
Nell’ attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, si segnalano alcuni punti individuati sulla base di casi pratici emersi nel corso di eventi organizzati dalla stampa specializzata in particolare dal Sole 24 ore.
In particolare:
- L’ecobonus viene concesso in relazione ad unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento preesistente (che viene poi sostituito) e pertanto non risulta possibile ottenerlo nel caso in cui l’appartamento sia originariamente privo di impianto di climatizzazione invernale.
- La detrazione per gli interventi previsti è limitata a due unità immobiliari, tuttavia, in alcuni casi (che certamente richiedono ulteriori chiarimenti), l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del condominio si applicano non solo alle ipotesi in cui giuridicamente si ha tale istituto (più unità immobiliari di proprietà di diversi soggetti) ma anche qualora un unico soggetto risulti proprietario di più unità familiari. Conseguentemente, seguendo questa interpretazione, nel caso in cui una persona fisica risulti proprietaria di un immobile con 10 appartamenti, il superbonus potrebbe risultare legittimo. Analogo ragionamento può valere nel caso in cui un contribuente volesse godere della detrazione in relazione ai lavori condominiali eseguiti sulla propria prima e singola casa nonché sugli ulteriori tre appartamenti allo stesso appartenenti (e costituenti un’ intera palazzina).
- L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 34/E/2020, ha riconosciuto l’ecobonus 50-65%, anche sui lavori riguardanti gli immobili locati dalle imprese a favore dell’inquilino persona fisica che paga i lavori. Diversamente, il bonus 110% non spetta mai alle imprese, se non in caso di lavoro condominiali.