Con Circolare n 22/E del 21 luglio l’Agenzia delle Entrate chiarisce dubbi in merito ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto e fornisce alcuni esempi di calcolo dello stesso previsto dall’art 25 del Decreto Rilancio convertito in Legge n 77 del 17 luglio scorso.
In particolare, risponde ad un quesito sulle a.p.s. Associazioni di promozione turistica, con il quale si domanda se si possa fruire del contributo anche nella ipotesi di riduzione delle entrate derivanti dall’attività non commerciale realizzata nei periodi di riferimento.
L’agenzia specifica che per poter fruire del contributo, nella determinazione dei ricavi gli enti non commerciali debbano considerare i soli ricavi rilevanti ai fini IRES (è l’art 25 del Decreto Rilancio istitutivo del contributo fa riferimento all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR)
Restano perciò esclusi dalla determinazione del contributo:
- i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
- nonché quelli derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Perciò, le associazioni di promozione sociale, per la sola parte relativa all'attività commerciale, devono verificare:
- di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro
- di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Secondo i criteri stabiliti dalla Circolare n 15/E “l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”
La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 che per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 2019.
Il legislatore ha previsto le seguenti percentuali:
- il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000;
- il 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000;
- il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000.
Riportando l’esempio della circolare stessa, se una associazione di promozione sociale ha avuto nel periodo di imposta 2019 ricavi commerciali pari a euro 390 mila e ricavi non commerciali pari a euro 30 mila, innanzitutto ai fini del calcolo del contributo spettante la percentuale da prendere a riferimento è il 20%.
Inoltre, ipotizzando che la stessa abbia realizzato nel mese di aprile 2020, ricavi commerciali pari a 15 mila euro e ricavi decommercializzati pari a 20 mila euro; nel mese di aprile 2019, ricavi commerciali pari a 50 mila euro e ricavi decommercializzati pari a 6 mila euro,il credito spettante sarà determinato applicando la quota del 20% su 35 mila ovvero la differenza fra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020. Sarà perciò 7 mila euro.