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DECADENZA CASSA INTEGRAZIONE COVID: LE ECCEZIONI PREVISTE DA INPS

3 minuti, Redazione , 23/07/2020

Decadenza cassa integrazione COVID: le eccezioni previste da INPS

Termini decadenziali elastici per CIGO Assegno ordinario, CIGD CISOA con causale COVID 19. Tre eccezioni alla scadenza del 17 luglio con riapertura dei termini

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Le domande per tutti i trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Questa la normagenerale attualmente in vigore dopo le varie modifiche susseguitesi dal primo decreto legge Cura Italia di marzo  

 In sede di prima applicazione della norma, i  termini erano stati spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno  dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se piu favorevole al richiedente , mentre  per periodi che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio Era  fissato, a pena di decadenza, allo scorso 15 luglio 2020.   Da ricordare che in caso di domande con errori  o omissioni è possibile reinviare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione 

L’inps chiarisce ora  nel messaggio 2901 del 21 luglio 2020 ,  su specifica indicazione del  Ministero del Lavoro  che il termine decadenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, non deve intendersi in termini assoluti,  ma si applica solo con riferimento al periodo oggetto della domanda  e il datore di lavoro puo sempre inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. 

Inoltre se l’istanza riguarda un arco temporale di piu mesi  , la decadenza  riguarderà esclusivamente il periodo  per il quale il termine di invio della domanda risulti scaduto. Ad esempio, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini 

Le indicazioni sopra esposte trovano applicazione con riferimento ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD.  

L’istituto annuncia in proposito l’aggiornamento della procedura informatica  nel frattempo gli uffici   provvederanno tempestivamente a respingere per decadenza la domanda e  le Aziende potranno:

  •  presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
  •  tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno, in alternativa, manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata .

 Infine tre importanti eccezioni al termine di scadenza del 17 luglio:

  •  per quanto la CASSA IN DEROGA per sospensioni o riduzioni dell’attività  prima del  31 maggio, posto che molte Regioni  hanno respinto le domande per esaurimento delle risorse,   la scadenza del 17 luglio non è applicabile  e viene fissata invece al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto interministeriale per il riparto della terza quota di finanziamento.
  • per CASSA INTEGRAZIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI  e  CIGD  PER PLURILOCALIZZATE :  le procedure informatiche per le domande e i pagamenti sono in corso di rilascio  per cui i  30 giorni del termine decadenziale  si contano dalle date di rilascio dei nuovi applicativi che saranno comunicati con un prossimo messaggio.

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