I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con controparti estere sono chiamati a trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate: l’adempimento, a cadenza trimestrale dal 2020, prevede alcune esclusioni.
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) consiste nella trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
I contribuenti devono effettuare la trasmissione telematica dell’esterometro entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Dal 1° gennaio 2020 è richiesta la trasmissione telematica dei dati con cadenza trimestrale, con le seguenti scadenze:
- I ° trimestre 2020 (gennaio-febbraio-marzo) – entro il 30 aprile 2020*
- II° trimestre 2020 (aprile-maggio-giugno) – entro il 31 luglio 2020
- III° trimestre 2020 (luglio-agosto-settembre) – entro il 31 ottobre 2020
- IV° trimestre 2020 (ottobre-novembre-dicembre) – entro il 31 gennaio 2021
*Si ricorda la proroga al 30 giugno 2020 per il primo trimestre 2020.
Operazioni da includere
Tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia devono riepilogare nell’esterometro i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127).
La trasmissione telematica deve essere effettuata tenendo conto:
- della data del documento per le fatture emesse,
- della data di ricezione del documento comprovante l’operazione per le fatture ricevute; per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Esclusioni
I contribuenti sono tenuti a trasmettere tutte le operazioni da e verso l’estero, salvo quelle per le quali:
- è stata emessa una bolletta doganale
- siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Le esclusioni riguardano, pertanto, tutte le importazioni e le esportazioni di beni nonché le operazioni che hanno dato seguito alla trasmissione del file xml di una e-fattura al Sistema di Interscambio (SdI).
Tali operazioni, in altri termini, vengono già intercettate dall’Amministrazione finanziaria e non dovranno essere ritrasmesse alle Entrate con l’esterometro. Pertanto, per le seguenti operazioni attive il contribuente può scegliere di emettere una fattura elettronica evitando di trasmettere trimestralmente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere:
- cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art 41 DL 331/1993;
- prestazioni di servizi resi ad un committente UE f.c. art 7-ter D.P.R. 633/1972 – inversione contabile;
- prestazioni di servizi resi ad un committente extra-UE f.c. art 7-ter D.P.R. 633/1972 – non soggetta;
- cessioni a rappresentante fiscale IT (o identificazione diretta) di soggetto non residente;
- esportazioni non imponibili ai sensi dell’art 8, D.P.R. 633/1972;
- cessioni verso sedi diplomatiche non imponibili ai sensi dell’art. 72 D.P.R. 633/1972;
- cessioni verso San Marino non imponibili ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 633/1972;
- servizi internazionali non imponibili ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 633/1972.
Con riferimento all’ambito soggettivo, infine, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, così come per la fatturazione elettronica:
- i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio", di cui all'art. 27 del DL 98/2011
- quelli che applicano il “regime forfettario”, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.