Con Circolare n 22/E del 21 luglio avente oggetto “Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34” l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi in merito ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio appena divenuto legge.
La circolare in oggetto va ad integrare la n 15/E del 13 giugno scorso.
Ricordiamo che sono le ultime settimane per richiedere il contributo infatti i contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio. Il termine diventa il 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto.
È possibile presentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un intermediario.
L’Agenzia ricorda che il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
Per i dettagli su come fare per richiedere il contributo nell'articolo Contributo a fondo perduto: pronto il modello e dal 15 giugno al via le domande.
Il comunicato stampa di ieri dell’agenzia sintetizza i punti di intervento della nuova Circolare e queste alcune delle domande che hanno avuto risposta:
- come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto in determinate situazioni?
- il contributo vale anche per le società in liquidazione?
- come restituire il contributo senza sanzioni in caso di errori?
L’Agenzia dice sì al contributo per le società in liquidazione, anche le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020) possono avere accesso al beneficio, purché soddisfino i requisiti previsti dalla norma.
Altra precisazione importante riguarda un quesito in merito ad una prassi diffusa secondo la quale viene emessa spontaneamente fattura per fattispecie per le quali non vi è l’obbligo di farlo.
Si chiede perciò se le somme di queste operazioni debbano rilevare ai fini del calcolo del fatturato relativo ai mesi di aprile 2020 e 2019 utili per la determinazione della riduzione dello stesso e perciò per la fruizione del contributo a fondo perduto.
La circolare fa riferimento a due precedenti provvedimenti di prassi per rispondere al dubbio proposto.
Alla circolare n 15/E del 2020 che per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare, siccome ci si riferisce alla data di effettuazione delle operazioni, devono essere considerate, ai fini della verifica della riduzione del fatturato, le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto al 2020)
Alla circolare n 9/E che, riguardo alla verifica del calo del fatturato, stabilisce che vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
Pertanto, per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, anche in relazione a tali operazioni, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da individuare e riferire ai mesi di aprile 2020 e 2019, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020).
Perciò, dice l'agenzia, qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa.
La circolare conferma inoltre che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Questa norma nella pratica si rivela di non facile attuazione in quanto manca un elenco ufficiale dei Comuni interessati e quindi bisogna ricercare nelle varie ordinanze regionali. L'elenco inserito nelle istruzioni riporta la seguente avvertenza: "A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito è riportata la lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus)"
Infine viene aggiornata la nozione di ”imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.