Il 16 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato le Linee guida per garantire la protezione dei lavoratori stagionali nell’UE contro il Coronavirus .
Il documento , che alleghiamo in fondo all'articolo, fornisce specifiche indicazioni riguardo la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle Autorità nazionali, alle parti sociali e ai lavoratori .
Va innazitutto ricordato che solo piu di 17miloni e mezzo i cittadini eruropei che vivono o lavorano in stati diversi da quelli della loro nazionalità e che in particolari settori come agroalimentare e turismo, è fondamentale l'apporto dei lavoratori stagionali, che si attestano tra le ottocentomila e 1 milione di unità.
E' il regolamento (CE) n. 883/2004 che ha fissato la normativa in materia di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori stagionali e stabilisce che i lavoratori dell'UE che esercitano il diritto alla libera circolazione sono soggetti al sistema di sicurezza sociale di un solo Stato membro alla volta. Lo scopo è evitare casi di doppia copertura o lacune nella copertura di tali lavoratori. Né il lavoratore né il datore di lavoro hanno la possibilità di scegliere in quale Stato membro il lavoratore è assicurato20: la legislazione applicabile risulta oggettivamente dalle disposizioni del regolamento sulla base della situazione personale e professionale del lavoratore.
Un punto che viene particolarmente sottolineato è il fatto che la mancanza di informazioni in merito ai diritti e agli obblighi dei lavoratori stagionali e dei loro datori di lavoro hanno conseguenze dirette sulla protezione di tali lavoratori. La Commissione invita pertanto gli Stati membri a intraprendere ampie campagne di informazione, sia per i datori di lavoro che i lavoratori stagionali, sulle norme applicabili e sui diritti dei lavoratori stessi . Si segnala che la direttiva 91/533/CEE , (superata poi dalla DIRETTIVA (UE) 2019/1152 del 20 giugno 2019) definiva già le informazioni essenziali che i lavoratori, devono ricevere dal loro datore di lavoro per iscritto entro due mesi dall'inizio del rapporto di lavoro una informativa contenente: descrizione del lavoro da svolgere, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, la durata delle ferie retribuite, il livello e gli elementi costitutivi della retribuzione, la durata normale giornaliera o settimanale del lavoro e gli eventuali contratti collettivi applicabili. Gli Stati membri possono tuttavia escludere alcune categorie di lavoratori dai requisiti minimi (ad esempio quando la durata complessiva del periodo di occupazione non è superiore a un mese). La Commissione invita gli Stati membri a disporre affinché i datori di lavoro siano tenuti a fornire tali informazioni ai lavoratori stagionali, in una lingua che essi comprendono, indipendentemente dalla durata del periodo di occupazione.
Le autorità nazionali in particolare sono chiamate ad applicare le regole e le raccomandazoni definite in sede europea in particolare
- assicurare condizioni di lavoro e di vita adeguate
- migiorare la consapevolezza dei datori di lavoro sulla normativa vigente
- fornire alle aziende di piccole dimensioni guide pratiche di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza
- rafforzare i controlli ispettivi per l'applicazione delle regole riguardanti i lavoratori stagionali
Riguardo i prossimi obiettivi la Commissione annuncia una audizione con le parti sociali europee sui lavoratori stagionali , per riflettere su azioni specifiche relative alla salute e sicurezza sul, nel contesto del prossimo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Commissione continuerà altresì a collaborare con l'Autorità europea del lavoro (ELA) e con l'organismo deputato alla sicurezza nel lavoro in Europa EU -OSHA
Per quanto riguarda più specificamente i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, la Commissione sta attualmente conducendo la valutazione del recepimento della direttiva 2014/36/UE da parte degli Stati membri.