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ANF E FIS PER COVID: LE ISTRUZIONI UNIEMENS

4 minuti, Redazione , 21/07/2020

ANF e FIS per COVID: le istruzioni Uniemens

Istruzioni sulla erogazione dell' Assegno al nucleo familiare per il periodo di percezione dell’assegno ordinario “COVID-19” a carico del FIS e dei Fondi bilaterali

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Con la circolare 88 del 20 luglio INPS fornisce le istruzioni sulla erogazione dell'   Assegno al nucleo familiare per il periodo di percezione dell’assegno ordinario con causale “COVID-19” a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali

Il decreto Cura italia ha previsto prevede che ai beneficiari dell’assegno ordinario (ASO), concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19,  sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

 Il riconoscimento è previsto per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed è carico dello Stato,  anche per le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige.

 L'istituto chiarisce che l’assegno al nucleo familiare può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto:

  • Nel primo caso  le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata.
  •  Nel caso, di pagamento diretto da parte dell’Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.

Sono fornite anche  indicazioni specifiche  per i casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta alla data di pubblicazione della circolare.

 L'inps ricorda che  a partire dal 1° luglio 2020 i lavoratori sono tenuti a presentare le nuove domande, relativamente al periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, con la procedura telematica ANF Lavoratori dipendenti di aziende attive.

 

Compilazione del flusso Uniemens. Conguaglio ANF

1.    Datori di lavoro soggetti alla CUAF

 I datori di lavoro i per gli ANF spettanti per il periodo ASO già riconosciuto, compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> come segue :

  •  nell’elemento <CodiceCausale>, indicheranno il codice causale “L019” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26e 40 del D.lgs n. 148/2015”.
  •  Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore “N”.
  •  A partire dalle denunce di competenza settembre 2020 andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al fondo;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif>, indicheranno l’AnnoMese di riferimento;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicheranno l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Con riferimento ai mesi per i quali i datori di lavoro abbiano già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione  utilizzando il codice causale già in uso “F110”,  esposto nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>.

 Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzo> andrà indicato il valore “N” e nell’elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento della prestazione.

 Contestualmente, nella medesima denuncia Uniemens, i datori di lavoro provvederanno al conguaglio spettante degli ANF COVID-19

2.   Datori di lavoro non soggetti alla CUAF

 Anche i datori di lavoro non soggetti alla CUAF,  possono conguagliare, con le stesse modalità sopra illustrate, le somme corrisposte a a titolo di ANF:

non potendo  predisporre le denunce di competenza luglio 2020, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), esponendo il nuovo codice “L019”,  mentre  per  l’eventuale codice di restituzione indicheranno il codice  “F110” all’interno dell’elemento <CausaleRestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.

 Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando nell’elemento <CodiceCausale> il codice causale “F119” di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015”; nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore “N”; nell’elemento <AnnoMeseRif> andrà indicato l’AnnoMese di riferimento; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> andrà indicato l’importo da restituire, relativo al mese di riferimento della prestazione.

 Compilazione dei flussi “SR41” per le domande di assegno ordinario a pagamento diretto

 Per quanto riguarda la compilazione dei flussi “SR41”, a partire dalla competenza luglio 2020, i datori di lavoro potranno indicare l’importo complessivo relativo agli ANF maturati nell’apposito campo del modulo “SR41” con cui viene richiesto il pagamento dell’assegno ordinario. Nel caso sia conclusa la fruizione dell’assegno ordinario, è comunque possibile richiedere col modulo “SR41” i soli importi ANF, indicando come mensilità l’ultimo mese di prestazione usufruito e nel “campo tipo integrazione” della mensilità, il codice “4”.

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