In merito ai beneficiari dell’agevolazione fiscale che consente la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed efficientamento energetico (art 121 della Legge di Conversione al Decreto Rilancio), ci si domanda se, per gli interventi che il condominio intenda effettuare, anche i soggetti rientranti nella categoria degli "incapienti", possano optare per la cessione del credito nei confronti di altri soggetti (come i fornitori che eseguiranno i lavori, soggetti privati, banche e intermediari finanziari).
Si ricorda che gli "incapienti" ricadono nella cd. no tax area. Si tratta, in particolare, dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR, vale a dire i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.
La risposta al quesito sopra esposto pare affermativa. Nelle note di lettura del decreto Rilancio infatti, viene precisato che, l’art 121, per effetto della trasformazione in credito di imposta e per la possibilità di cessione a banche ed intermediari finanziari finisce per rendere irrilevante l'incapienza totale/o parziale del contribuente.
In conseguenza di ciò, il beneficio previsto spetta sempre per l'intero ammontare, secondo il piano di fruizione (in cinque o dieci anni) a condizione del rispetto degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dell'agevolazione. La qual cosa dovrebbe avere riflessi per l'imputazione dell'onere in termini di indebitamento netto sia in ordine alla qualificazione dello stesso in termini di contabilizzazione.
Nei commenti all’ articolo sulla cessione della detrazione si fa inoltre riferimento al fatto che che risultano “pagabili” i crediti di imposta per i quali l’intero importo è rimborsato al beneficiario in qualunque caso, anche quando il credito eccede il debito fiscale del contribuente. In questa categoria, dunque, i pagamenti dei crediti d’imposta sono effettuati a prescindere dall’importo del debito fiscale, anche se il beneficiario non dovesse alcuna imposta. I crediti d’imposta pagabili sono, per la pubblica amministrazione, obbligazioni non soggette a circostanze eventuali. I crediti d’imposta pagabili sono classificati come spesa della p. a. e registrati come tali per il loro importo totale (cfr. SEC 2010, 20.168).
Infine si specifica che la cessione del credito è possibile anche con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese effettuate negli anni 2020 e 2021, sulla base della legislazione previgente al Decreto Rilancio.