Le aziende plurilocalizzate che avevano chiesto le prime settimane di cassa integrazione (istituite dal Decreto Cura Italia di marzo) al Ministero del lavoro possono chiedere direttamente all'INPS l'autorizzazione per le ulteriori 9 settimane, previste dal Decreto Rilancio, senza passare nuovamente per il Ministero . Questo quanto chiariva l'ìstituto previdenziale nel messaggio n. 2856 del 17 luglio , relativo alle ulteriori settimane di CIG in deroga le cui modalità attuative sono state riviste dal decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9 . Venivano quindi fornite le istruzioni per le domande ma si annunciava che la procedura telematica sarebbe stata resa disponibile solo in data 24 luglio.
I tempi sono stati rispettati ma il messaggio 2946 /2020 ha introdotto un'altra novità : il termine di scadenza è spostato a 30 giorni, e non piu 15, dalla data di apertura, con data ultima 22 agosto 2020
Ora con il messaggio n. 3121 del 18 agosto 2020, l’INPS specifica che per quanto concerne le aziende che avevano già presentato domanda alla data del 17 luglio 2020, con indicazione errata, l’Istituto ha provveduto d’ufficio alla correzione . Non sarà dunque necessario annullare e ritrasmetterle
La Struttura territoriale competente in presenza di domande che riportano incongruenze provvederà a contattare l’azienda per la verifica.
L'istituto precisa pero che non è possibile sanare le domande che sono state già oggetto di un provvedimento di reiezione: in questi casi è necessario che l’azienda presenti una nuova domanda.
Riepilogo delle istruzioni:
I datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più Regioni o Province autonome, che siano stati autorizzati per l’intero periodo spettante,( che si distingue in:22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. zone rosse); 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. regioni gialle); 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale)
- possono presentare domanda all’Istituto per un ulteriore periodo di 5 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020,
- una volta integralmente fruite le citate 5 settimane, possono fare domanda per eventuali ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020."
Ma attenzione: i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a quelli sopra evidenziati, devono prima chiedere il completamento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
La procedura informatica per la presentazione delle domande è stata resa disponibile, il 24 luglio 2020 nel portale Inps www.inps.it nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
All’interno dell’opzione “CIG in Deroga Inps” si clicca su “invio domande” e si apre un menu a tendina con le due scelte “deroga INPS” e “deroga plurilocalizzata”. All'interno di questultima viene proposta la scelta tra pagamento a conguaglio oppure diretto Inps.
Si completa l’acquisizione dei dati della domanda, scegliendo l’unità produttiva dall’elenco proposto dalla procedura ed allegando la lista dei beneficiari in formato “csv”; è obbligatorio anche l’inserimento dell’accordo sindacale in formato “pdf” e relativa data. (per ulteriori dettagli su questo si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 del messaggio n. 489/2020, nonché alla circolare n. 78/2020.)