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ART BONUS 2021: VALIDA LA RINUNCIA AL RIMBORSO DEL TICKET

Art bonus 2021: valida la rinuncia al rimborso del ticket

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura nelle dichiarazioni 2021: ok in caso di rinuncia al voucher emesso per cancellazione spettacolo causa COVID

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Nelle dichiarazioni dei redditi 2021, riferite all'anno di imposta 2020, è possibile beneficiare del cd. Art bonus, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Attenzione va prestata al fatto che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n 40/E del 15 luglio a certe condizioni se un soggetto ha rinunciato al voucher per cancellazione spettacoli causa COVID ha diritto al bonus. Successive indicazioni sono state fornite nella Circolare 7 del 25 giugno 2021Ma andiamo con ordine.

Voucher rimborso causa COVID

L'articolo 88 del decreto “Cura Italia” prevede che gli acquirenti di un biglietto relativo a uno spettacolo cinematografico/teatrale, annullato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non hanno diritto alla restituzione materiale della somma pagata. Potevano  presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, un’istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, e tale rimborso corrisponde ad un voucher di pari valore spendibile entro diciotto mesi dall’emissione. 

Questo stabilisce implicitamente che il venditore ha diritto di trattenere le somme di denaro già incassate.

Art bonus: riepilogo

Si ricorda che il credito di imposta da Art Bonus consiste in un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da:

  • persone fisiche, 
  • enti non commerciali 
  • soggetti titolari di reddito d’impresa 

per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. 

Il credito d’imposta è riconosciuto: 

  • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5‰ dei ricavi annui

ripartito in tre quote annuali di pari importo. 

Si precisa che l’importo annuale del credito non utilizzato può essere riportato nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

Art bonus: rinuncia voucher rimborso biglietti causa COVID

Entrando nel merito, la risoluzione delle Entrate in commento chiarisce che per la fruizione dell’art bonus la spesa deve essere documentata (tracciata) e non può avvenire in contanti. 

Qualora l’acquirente titolare del voucher rinunci allo stesso, siccome la legge sostituisce il rimborso in denaro con il voucher, la rinuncia diventa al pari di una erogazione liberale effettuata in favore di chi lo ha emesso ed è pertanto valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus (nel caso di specie il denaro resta ad una Fondazione che si occupa di spettacoli teatrali e perciò rientrante nei casi previsti per l'art bonus) .

Attenzione va prestata al fatto che l’applicabilità dell’Art bonus è condizionata dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale. Al riguardo, si fa presente che, nella nozione di circuiti di distribuzione, vanno ricompresi quegli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi, anche di musica popolare contemporanea di qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente

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Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 15.07.2020 n. 40

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ

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