Il comma 7 ter dell’art 157 del Decreto Rilancio ieri approvato anche in Senato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore, proroga al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento in scadenza al 31 gennaio 2020.
Tale comma modifica le disposizioni del DLn 18 ossia decreto Cura Italia convertito in Legge n27/2020 che per evitare aggregazione negli spazi degli uffici aperti al pubblico aveva prorogato al 31 agosto la validità dei documenti di riconoscimento con scadenza dal 31 gennaio 2020.
La proroga riguarda la validità di:
- ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati che consenta l’identificazione del titolare
- la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del titolare
- il documento analogo alla carta di identità elettronica rilasciata dal comune fino al compimento dei 18 anni
Si ricorda che sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’art 35 co2 DPR 445/2000) anche:
- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d’armi
- le tessere di riconoscimento purché munite di foto e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato
Si ricorda che la validità della carta di identità cambia a seconda della età del titolare e cioè:
- per i maggiorenni la carta di identità vale 10 anni
- per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni vale 5 anni
- per i minori di 3 anni vale 3 anni