Il compenso degli Amministratori
Gli Amministratori delle società di capitali possono svolgere il loro incarico gratuitamente o a titolo oneroso, a prescindere dal fatto che questi siano o meno anche soci della società.
In base all’articolo 2389 comma 1 del Codice civile “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea” (nulla cambia per il caso di Amministratore unico): l’esistenza della delibera che determina esplicitamente l’entità del compenso dell’amministratore ha il carattere dell’essenzialità, sia ai fini civili (senza la delibera, l’atto di autodeterminazione del compenso, da parte degli amministratori, è nullo), sia ai fini fiscali (senza delibera, il compenso, anche se corrisposto, non sarà deducibile per la società). Tale compenso potrà anche essere legittimamente previsto dall’atto costitutivo della società.
Per qualificare il corretto trattamento dei compensi corrisposti dalla società agli amministratori, ci viene in soccorso il legislatore fiscale, il quale con l’articolo 50 comma 1 lettera c-bis del TUIR ci informa che sono assimilati a redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore […], semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente […] concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione […] concernente redditi di lavoro autonomo”.
Quindi, il compenso dell’Amministratore di una società di capitali, a seconda dei casi, potrà essere inquadrato come:
- reddito di lavoro dipendente assimilato;
- reddito di lavoro dipendente;
- reddito di lavoro autonomo.
La scelta tuttavia non potrà essere considerata arbitrariamente libera.
La possibilità, per un Amministratore, di poter essere inquadrato come
lavoratore dipendente è relegata a specifici determinati casi (leggasi l’approfondimento
Amministratori di società: quando possono essere dipendenti), in quanto non potranno mai coesistere in capo al medesimo soggetto gli stati di datore di lavoro e di lavoratore dipendente.
Per quanto riguarda la possibilità di inquadramento come lavoro autonomo, è necessario che esista un legame diretto tra la professione esercitata e l’incarico svolto in qualità di amministratore, verificando caso per caso se vi è una connessione oggettiva con le mansioni tipiche dell’attività professionale esercitata.
L’Amministratore co.co.co.
Motivo per cui la fattispecie più comune di inquadramento contrattuale dell’Amministratore di società è quello di lavoratore dipendente assimilato. Ma cosa intendiamo con precisione con “lavoratore dipendente assimilato”?
Con la Circolare 67 del 06/07/2001 l’Agenzia delle Entrate ci chiarisce che gli uffici di amministratore di società rientrano tra le fattispecie che possono essere considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “tipici”. Motivo per cui, il corretto inquadramento dell’Amministratore di società di capitali, che non sia né dipendente né professionista, sarà quello di collaboratore coordinato e continuativo (più comunemente co.co.co.).
Da un punto di vista esclusivamente reddituale, la struttura di questa tipologia contrattuale tipicizzata, ad oggi, segue modalità di determinazione e gestione di redditi e di ritenute, analoghe a quelle previste per il lavoro dipendente.
La dichiarazione dei Redditi
All’Amministratore, la società ogni anno rilascerà una Certificazione Unica per certificare i relativi redditi, siano questi di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro dipendente.
Nel caso in cui l’Amministratore sia lavoratore dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, per dichiarare il reddito percepito potrà utilizzare il quadro RC (denominato “Redditi di lavoro dipendente e assimilato”) del modello Redditi PF; o in alternativa il quadro C (denominato “Redditi di lavoro dipendente e assimilato”) del modello 730.
Nel caso in cui questi sia un professionista, utilizzerà il quadro RE (denominato “Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni”) del modello Redditi PF.