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CIGO -FIS DICHIARAZIONE PERIODO FRUITO: INPS SOLLECITA L'INVIO

1 minuto, Redazione , 15/07/2020

CIGO -FIS Dichiarazione periodo fruito: Inps sollecita l'invio

Ulteriori indicazioni INPS sulla cassa integrazione COVID: dichiarazione del periodo effettivamente fruito obbligatoria se il periodo non concide con quello autorizzato. Modello

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Con il messaggio 2806 2020 Inps  integra le indicazioni già emanate in materia di CIGO, per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario FIS l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”. 
  
Come illustrato nella  circolare n. 84/2020, spiega l'istituto in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede l’assegno ordinario debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel. Il messaggio fornisce il modello (Allegato n. 1)e  una scheda esplicativa sulle modalità di compilazione (Allegato n. 2), che dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G - Ulteriori allegati - Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”.
 
Per le istanze di assegno ordinario già inviate, il citato file può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.
 
In caso di mancata trasmissione del suddetto file excel, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. In considerazione di quanto precede, la trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima tempestività.
 
Si ricorda che il predetto file costituisce parte integrante della domanda di concessione della prestazione e costituisce  idonea autocertificazione, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge. 
 
Da sottolineare che :
  •  per essere correttamente allegato alla domanda, il file dovrà essere convertito in formato.pdf.
  • Per il conteggio dei giorni utilizzati l'istituto ricorda che  il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni ichiesti ma non utilizzati,  è stato esteso anche all’assegno ordinario per  l’azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue che si potranno richiedere (si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche solo per un’ora  sia stato posto in trattamento di assegno ordinario). Per ottenere le settimane non fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata.  In presenza di aziende che svolgono l’attività lavorativa su 7 giorni, dovranno comunque essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere considerata come non lavorata la domenica. 
 
 

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