In particolare, tra gli elementi immateriali, la risposta all’interpello. spiega che rientrano anche elementi intangibili la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo rientrante nell’ambito della normale attività professionale.
l’istante fa presente di esercitare una libera professione e di aver in corso un contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisto, e che nell’immobile oggetto del leasing egli esercita la sua attività professionale. Dal 1° gennaio 2020 intende cessare la sua attività individuale e cominciare ad esercitarla in forma associata con altro professionista.
L’istante chiede se la cessione del contratto di leasing confluirà nell’imponibile della sua attività professionale. Egli suggerisce una risposta negativa in quanto facendo riferimento alla Risoluzione n 163/E del 2001 si stabilisce che “la sopravvenienza attiva derivante dalla cessione onerosa del contratto di leasing” debba essere “esclusa dalla formazione del reddito da lavoro autonomo” e quindi si ritiene che sia “non imponibile né come privato né come libero professionista”.
- all’art 53 che dispone quali sono i redditi di lavoro autonomo
- all’art 54 comma 1 che stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è dato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese inerenti all'esercizio dell'arte o la professione sostenute nel periodo di imposta. In particolare al comma 1 quater dello stesso articolo si enuncia che concorrono alla formazione del reddito “i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica e professionale.”
Rigetta per questi motivi l’’interpretazione dell’istante che suggeriva invece una non tassazione dei compensi in oggetto.