Si tenga presente che a norma del n. 24 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/72 (aliquota del 4%) e del n. 127-terdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72 (aliquota del 10%), sono agevolate rispettivamente le forniture di beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate:
- per la costruzione, anche in economia, di fabbricati "Tupini" e di edifici rurali, destinati ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni o all'allevamento del bestiame;
- per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.
Non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (es. mattoni, maioliche, chiodi, ecc.).
Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas (si veda al riguardo la R.M. n. 71/E del 2012).
Si tenga presente che l’art. 7, comma 1 lett. b) della Legge n. 488/99, pur contemplando anche gli altri interventi di recupero edilizio, estende l'aliquota IVA del 10% alle forniture di beni con posa in opera per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa, con la limitazione per i beni significativi. L'agevolazione riguarda anche le materie prime e semilavorate nonché tutti gli altri beni necessari per i lavori di manutenzione (si veda al riguardo la C.M. n. 71/E del 2000).