La maxi detrazione del 110% relativa al risparmio energetico e la riduzione del rischio sismico, prevista dal decreto Rilancio (in fase di conversione in legge), consente ai contribuenti di far lievitare fino al 110% l’aliquota prevista per una serie di interventi (che beneficiano di uno sconto fiscale tra il 50% e il 90%), a patto che questi vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” che danno diritto al superbonus e cioè quelli relativi al cappotto termico o alle caldaie.
Si tratta di un’espressa indicazione di legge (art 119, comma 2 del decreto Rilancio), nella quale si fa riferimento alla lista delle opere superagevolabili di cui all'art. 14 del dl 63 del 2013. Questi lavori di efficientamento energetico risultano infatti ammessi alla maxidetrazione se effettuati insieme agli interventi “trainanti” del Decreto Rilancio (di cui all’art. 119, comma 1), ovvero:
1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno(infra villette a schiera);
2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
3) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle villette a schiera per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate dei comuni montani non interessati dalle già citate procedure di infrazione, con caldaie a biomasse aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe cinque stelle.
Unica eccezione è stata prevista, nel nuovo testo del decreto, per gli immobili soggetti a vincolo culturale o paesaggistico o per i quali gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi urbanistici o ambientali. Il superbonus si applica comunque, a patto che sia possibile raggiungere i requisiti di efficienza energetica richiesti.
Pertanto, al fine di sfruttare al massimo il superbonus del decreto rilancio, se il condominio provvede al rifacimento del cappotto, termico il singolo condomino proprietario dell’immobile abitativo potrà ( fino al 31 dicembre 2021)effettuare ulteriori interventi in grado di assicurare il risparmio energetico godendo della maxi detrazione al posto dell’aliquota ordinaria.
Considerando ad esempio uno degli interventi più comuni, ossia la sostituzione degli infissi, attualmente agevolata al 50 per cento, è possibile ottenere il superbonus del 110 per cento in queste situazioni:
1) per gli immobili in condominio, se il condominio provvede alla coibentazione dell'edificio diminuendo di due classi il rendimento energetico e/o sostituisce l'impianto di riscaldamento centralizzato;
2) per gli edifici unifamiliari se si sostituisce l'impianto di riscaldamento.
Lo stesso vale, tra gli altri, per l’istallazione di schermature solari o per la sostituzione caldaie a gas con caldaie a condensazione di classe A o caldaie a biomassa o ancora per la sostituzione boiler elettrici con boiler a pompa di calore.