Li ha pubblicati l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 13.07.2020 n. 39, che qui alleghiamo, che per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazionei crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, ha istituito i codici tributo:
- “6930” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L.n. 34 del 2020”;
- “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo infatti che dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei bonus possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del Dl “Rilancio”), per approfondire leggi "Cessione credito di imposta locazioni: al via le comunicazioni".