Adeguamento degli ambienti di lavoro
Dato che la norma parla di spese sostenute nel 2020 si ritiene che possano essere incluse in tali spese anche quelle effettuate prima del 19 maggio 2020 ossia prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
Pertanto, le spese ammissibili sono tutte quelle effettuate nell’intervallo temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e la Circolare in merito specifica che:
- per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, si fa riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Vuol dire che un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati tanto nel 2020 che nel 2021, permetterà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020.
- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, si fa riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione
Nel caso in cui le spese siano superiori a 100.000, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.
Come per l’altro credito di imposta le spese ammissibili sono quelle del 2020 e perciò quelle sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 e la circolare in merito chiarisce che:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, si fa riferimento al criterio di cassa, ossia alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.
- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, si fa riferimento al criterio di competenza e alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Le scadenze per l'invio della comunicazione dei crediti per le spese di sanificazione