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CCNL FIORISTI: TESTO, TABELLE, NOVITÀ 2020

5 minuti, Redazione , 15/07/2020

CCNL Fioristi: testo, tabelle, novità 2020

Tabella retributiva e testo del contratto in vigore. Da luglio 2020 la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa Fondo EST ai dipendenti del CCNL fiori recisi e piante.

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Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende di  lavorazione, commercio e trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingresso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e g.e.i.e, siglato nel 2016 ( QUI il testo )  è stato  rinnovato il  18 dicembre 2018 con vigenza fino a fine 2022 (IL TESTO INTEGRALE E' ALLEGATO).
Qui di seguito la tabella retributiva aggiornata:
 | Livello | Minimo | Indennità di funzione    | Totale |       | Scatto anzianità
| Q     2.419,01                  70,00                     2.489,01           34,70
| 1 S  2.210,22                                                 2.210,22           30,30
| 1    1.970,35                                                   1.970,35           29,50
 | 2   1.739,24                                                   1 .739,24         26,90
 | 3   1.627,57|                                                   1.627,57         25,00
| 4    1.507,75                                                    1.507,75          23,70
| 5    1.439,48                                                    1.439,48          23,10
| 6    1.353,65                                                    1.353,65           22,40   

L'Art. 45 del CCNL specifica che la normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a. retribuzione tabellare
b. retribuzione base (retribuzione tabellare + indennità di contingenza + e.d.r.);
c. retribuzione globale (base, scatti di anzianità, assegni ad personam nonché ogni altro compenso avente carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo.
La quota oraria si ottiene con il divisore 170; il valore giornaliero si ottiene con il divisore 26.
I minimi tabellari di cui al presente CCNL sono rideterminati nella misura ed alle scadenze sotto riportate.
Le retribuzioni in vigore dal 1/01/2019 vengono aumentate di 95,00 euro per il terzo livello, (riparametrati) così ripartiti:
- 25.00 euro dal 1/01/2019
- 25.00 euro dal 1/01/2020
- 25.00 euro dal 1/01/2021
- 20.00 euro dal 1/01/2022
 Gli aumenti di merito non potranno essere assorbiti da successivi miglioramenti economici contrattuali.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.
Al dipendente che usufruisce dell'alloggio all'interno della stessa azienda potrà essere trattenuto un quinto della normale retribuzione globale.
Il personale ha diritto a dieci scatti triennali di anzianità.
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente il 31.12.2009 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
L'importo degli scatti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Sempre in tema di rtribuzione si segnala che ai  i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stagionale, verrà corrisposto, alla fine del rapporto di lavoro, un importo nelle seguenti misure:

  | LIVELLI | PARAMETRO | IMPORTO MENSILE/EURO
| Quadro              225             30,66
| 1/S                     200             27,26
| 1                         172             23,44
| 2                         145             19,76
| 3                          132            18,00
| 4                         118              16,08
| 5                          110             15,00
| 6                          100             13,63
 
 
Tale importo verrà rapportato al numero di mesi effettivamente lavorati, considerando mese intero quello superiore o pari a 15 giorni.Detto importo in quanto autonomo è escluso dal computo di ogni istituto contrattuale.Il premio non è dovuto ai lavoratori che risultassero dimissionari o che venissero licenziati per giusta causa o in seguito a provvedimento disciplinare.
 

Da segnalare oggi  l’obbligo di iscrizione al Fondo Sanitario integrativo " Fondo Est"   a partire dal 1° luglio 2020.
L’obbligo del pagamento dei contributi per i lavoratori a tempo indeterminato - sia part time che full time - e gli apprendisti, ad esclusione dei quadri,  è cosi suddiviso:
• 10 euro mensili a carico dell’azienda;
• 2 euro mensili a carico del lavoratore.
Inoltre al momento dell’iscrizione le aziende devono pagare  una quota una tantum  di euro 30 per ogni lavoratore in forza e presente al momento dell’iscrizione, ad eccezione dei  lavoratori già  iscritti  da altra azienda.
Le aziende interessate dovranno iscriversi dal 1° luglio 2020 sulla piattaforma di Fondo Est, alla pagina www.fondoest.it.
Il primo versamento per relativo al mese  di luglio, dovrà essere effettuato entro il 16 agosto 2020.

Per approfondire ti segnaliamo:

Segui sempre il Dossier CCNL e Tabelle retributive per altre notizie e approfondimenti  gratuiti in materia contrattuale.

Allegato

ccnl fioristi 2018-2022

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