L’interpello è stato posto da un soggetto fiscalmente non residente in Italia, ma cittadino italiano che riferisce di pagare le imposte in Italia relativamente a canoni di locazione di immobili con contratti regolarmente registrati. L’istante domanda se, essendo padre di due bambini, possa godere delle detrazioni spettanti per figli a carico nella dichiarazione dei redditi italiana.
Tale norma ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta 2014 una deroga a quanto previsto dal TUIR in materia di determinazione della imposta dei soggetti fiscalmente non residenti.
Per tali contribuenti sono previste delle detrazioni da scomputare dalla imposta lorda ma non quelle relative a figli a carico.
In particolare, è stato previsto che per tali soggetti, l’imposta dovuta sia determinata in base alle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, a condizione che:
- il reddito prodotto in Italia dal soggetto sia pari al 75% del reddito complessivo dallo stesso prodotto
- il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza.
Deve inoltre esserci un’altra condizione ovvero tra lo stato italiano e quello di residenza del soggetto deve intercorrere uno scambio di informazioni.
A queste condizioni il soggetto fiscalmente non residente potrà godere delle detrazioni previste dall’art 12 del TUIR identicamente ai contribuenti residenti in Italia e quindi anche di quelle per figli a carico.