Il Decreto Rilancio in fase di conversione prevede diverse novità in tema di voucher viaggi, già disciplinati dal decreto Cura Italia e ampliati successivamente dalla sua conversione in Legge.
L’art 182, comma 3-bis rubricato "Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici" reca novità all’art 88-bis del DL n 18 in materia di:
- viaggi di soggiorno
- viaggi con pacchetti turistici
- viaggi e iniziative di istruzione.
Le novità prevedono:
- L’estensione da 12 a 18 mesi della validità dei voucher emessi come rimborso
- L’estensione dell’obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado
- L’ampliamento delle possibilità di utilizzo del voucher
- I criteri per il rimborso del voucher non utilizzato
- L’istituzione di un fondo per assicurare l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza della validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.
È invece sempre prevista (già dal Cura Italia e qui ampliata) la restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, nei casi in cui il viaggio o iniziativa di istruzione riguardi:
- la scuola della infanzia,
- le classi terminali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado,
- nonché i soggiorni degli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca previsti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (per quest'ultimo anno ci sarà probabilmente qualche chiarimento normativo successivo).
Sono fatti salvi, per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti delle scuole con organizzatori aggiudicatari instaurati alla data del 24 febbraio 2020 Gli istituti scolastici nell’ambito dei rapporti con gli organizzatori possono altresì modificare modalità e svolgimento dei viaggi e iniziative di istruzione.
Per i recessi esercitati entro il 31 luglio 2020 l’emissione del voucher non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Il voucher può essere utilizzato anche per altri servizi resi da operatore diverso appartenente allo stesso gruppo societario. I servizi in oggetto del voucher, se prenotati entro il termine della validità dello stesso, possono essere fruiti anche successivamente alla sua scadenza.
In ogni caso decorsi 18 mesi dalla emissione, per i voucher dei quali non si usufruisce e che non sono impiegati nella prenotazione di servizi, verrà corrisposto un rimborso della somma, entro 14 giorni dalla richiesta.
Il rimborso dei voucher relativi a contratti di trasporto si può richiedere entro 12 mesi dalla emissione.
Si ricorda che la norma contenuta nell’art 88-bis del DL n18/2020 si applica alle prestazioni dovute in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, nonché ai contratti di soggiorno, ai contratti di pacchetto turistico indicati in particolare al comma 1 dello stesso articolo.
Infine, per ciò che riguarda la novità sul fondo istituito presso il Ministero per i beni culturali e per il turismo per risarcire i consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza della validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore, esso sarà dotato inizialmente di 5 milioni di euro per il 2020 e il 2021.