L’art. 15, comma 1 lett. c-bis) del TUIR dispone che spetta la detrazione del 19% per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali.
In base al DM 6.6.2001, n. 289 sono detraibili le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Quindi, risultano escluse dall’ambito della presente detrazione le spese per la cura di animali allevati o detenuti nell’ambito di attività agricole o utilizzati per attività illecite.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per le spese veterinarie varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.
In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
Rientrano nelle spese detraibili:
- Le spese relative alle prestazioni rese dal medico veterinario;
- Gli importi corrisposti per l’acquisto di medicinali prescritti dal veterinario. Non è necessario conservare le prescrizioni del veterinario ma è necessario che lo scontrino riporti il codice fiscale di chi sostiene la spesa e la natura di farmaco che può essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio dello stesso o dalla codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata per la trasmissione dei dati al STS;
- Le spese per le analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie
- Le spese per l’acquisto di farmaci venduti in strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della Salute;
- Le spese per l’acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica.
Si tenga presente che non risultano detraibili le spese sostenute per mangimi speciali per animali da compagnia anche se prescritti dal veterinario in quanto non sono considerati farmaci.
I limiti di spesa detraibili sono i seguenti:
La detrazione per le spese veterinarie si applica:
- Dal 1º gennaio 2020, fino all’importo massimo di 500 euro, per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro (importo innalzato dalla Legge di Bilancio 2020)
- La legge di bilancio 2021 ha innalzato per l’anno d’imposta 2021 la soglia massima da 500 euro a 550 euro.
Il limite di spesa deve essere riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
L'importo di 129,11 euro consiste in una franchigia. Pertanto, l'importo massimo delle spese che danno diritto alla detrazione è pari a:
- 370,89 euro (500 - 129,11 euro) dall'1.1.2020 e la detrazione massima ottenibile è di 70,47 euro (370,89 x 19%);
- 420,89 (550 – 129,11) dall’1.1.2021 e la detrazione ottenibile è di 79,96 euro (420,89 x 19%)
La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, dal 1º gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% spetta soltanto se il pagamento delle spese è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del D. Lgs. n. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)
ossia solo se le spese sono avvenute con metodi di pagamento tracciabili.
L’ammontare della spesa va indicato in dichiarazione dei redditi nei righi da RP8 a RP13 del modello REDDITI PF 2020, con il codice spesa 29.
Con decreto 19 ottobre 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla trasmissione al sistema TS delle prestazioni sanitarie e veterinarie.
Si legga in proposito l’approfondimento: Invio dati spese sanitarie 2021 al Sistema TS: la periodicità diventa semestrale