Sui congedi parentali, alternativi al bonus baby sitter vengono fornite alcune precisazioni riguardo il passaggio da congedo ordinario a straordinario. In particolare:
- per le domande presentate dal 29 marzo, non opera più la conversione d’ufficio da congedo “ordinario” a quello Covid-19 e la procedura online consente di scegliere l’opzione
- La modifica resta possibile per chi ha fatto domanda tra il 4 e il 19 maggio nel periodo intermedio tra i due provvedimenti normativi ma è necessaria una nuova domanda con comunicazione al datore di lavoro per la rettifica dell’indennizzo e della comunicazione uniemens. Va ricordato che il congedo covid è indennizzato al 50% della retribuzione invece che al 30).
Come anticipato nella circolare 73 sull’utilizzo dei bonus baby sitter-( per un massimo di 600 euro per la generalità dei lavoratori o fino a 1000 euro per le categorie agevolate sanitari pubblici, polizia ecc).
Si ribadisce anche che i 30 giorni complessivi sono riferiti a ciascun nucleo familiare e non a ogni figlio (restano sempre trenta anche per chi ha due o piu figli).
La domanda di congedo COVID-19 utilizza la stessa procedura di “Domanda di congedo parentale”, all'interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell'altro genitore, è richiesto di opzionare la scelta di presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il congedo COVID-19 con figlio disabile
- tramite il portale web, dal menu “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:
- selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”.
- selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;
- tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.