Il Decreto Rilancio contiene disposizioni finalizzate a sostenere il diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 29 c.1 e art. 236 c.3 e 4 della bozza del decreto).
Il primo articolo assegna per l’anno 2020 e per tutto il periodo di emergenza da covid risorse per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede.
In particolare, 20 milioni di euro del complessivo incremento del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, sono vincolati per tutto il periodo di emergenza covid ossia fino al 31 luglio 2020, al rimborso del canone di locazione di contratti stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile, a condizione che abbiano un ISEE fino a 15.000 euro.
Le modalità attuative vengono demandate ad un apposito decreto successivo da adottare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione tenendo conto della incumulabilità con altre forme di sostegno del diritto allo studio.
L’art 236 commi 3 prevede invece un incremento dell’FFO Fondo per il finanziamento ordinario delle università per 165 milioni per il 2020 e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica AFAM di 8 milioni.
Il comma 4 invece prevede un ampliamento del fondo per la concessione delle borse di studio per l'anno 2020 (Fondo integrativo statale) di un importo di 40 milioni di euro per promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi
Il fondo FFO è stato rifinanziato per ampliare la platea di studenti beneficiari di esonero totale o parziale dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale.
Si ricorda che il contributo omnicomprensivo annuale è stato istituito dalla Legge 232/2016 che ha ridisegnato la disciplina di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale delle università statali prevedendo una NO TAX AREA.
Sono esonerati da questo contributo, oltre a colore che rientrano nella fattispecie considerata dall'art 9 del DLgs 68/2012, gli studenti che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:
- appartenenza ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro
- sono iscritti alla università da un numero di anni inferiori o uguale alla durata normale del corso di studi, aumentata di un anno
- nel caso di iscrizione al secondo anno hanno conseguito almeno 10 crediti formativi CFU entro il 10 agosto del primo anno, per le iscrizioni ad anni successivi almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno precedente la relativa iscrizione.
Per gli iscritti al primo anno l’unico requisito per l’esonero è il rispetto della soglia ISEE dei 13.000 EURO.
La stessa Legge 232/2016 ha fissato i criteri per l’esonero parziale del pagamento del contributo omnicomprensivo parametrandolo in percentuale al valore dell’ISEE.
Si precisa che dall’a.a. 2020/2021 i limiti degli importi ISEE per usufruire degli esoneri saranno aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministero dell’università e della ricerca e che, per lo stesso anno accademico 2020/2021 è intervenuto recentemente il
Decreto Ministeriale n 234 del 26 giugno 2020 (cui si rimanda per quanto non specificato in questo articolo) per disciplinare ulteriormente i casi di esonero totale, parziale e esonero disposto dai singoli atenei per regolamento interno
Ulteriori casi di esonero possono essere stabiliti dal regolamento in materia di contribuzione studentesca che ogni università statale approva e che stabilisce anche l'importo del contributo di cui trattasi.