Una recente nota dell'ispettorato del lavoro (n. 298/2020) ha chiarito l'applicabilità del divieto anche alle ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, ovvero il caso in cui per particolari motivi il lavoratore non abbia piu la possibilità di svolgere le attività richieste dal contratto . Questa fattispecie infatti è assimilabile al giustificato motivo oggettivo in quanto prevede anche l'obbligo di "repechage" ovvero la verifica sull apossibilita di ricollocare il lavoratore con mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (lo confermano : Cass. Civ.,sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).
Riepiloghiamo di seguito quali tipologie di licenziamento sono vietate e quali invece sono permesse in questo momento di emergenza.
LICENZIAMENTI VIETATI
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cd. licenziamento economico). Da notare che il divieto sussiste anche in caso di cessazione di attività ex art. 24 della legge n. 223/1991;
- licenziamenti nel settore edile per fine fase lavorativa in caso di contratti a tempo indeterminato
- Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- licenziamenti in procedure di appalti in cui il personale passa alle dipendenze della nuova ditta
- licenziamenti nel patto di prova
- licenziamenti ad nutum (senza preavviso) come nel caso del lavoro domestico
- licenziamento dei dirigenti per giustificatezza
- licenziamenti per superamento del periodo di comporto
- licenziamenti al termine del periodo di apprendistato ( ponendo attenzione al fatto che se è intervenuto nel frattempo un periodo di cassa integrazione, l'apprendistato di prolunga per lo stesso numero di giornate)
- licenziamento per sopraggiunta età pensionabile (pensione di vecchiaia)con i requisiti : 67 anni , 20 anni di contributi e un ammontare minimo di pensione (per chi ha versato dal 1996).
- le dimissioni del lavoratore per giusta causa ( ad es. per rifiuto di trasferimento olre i 50km)
- la conciliazione in sede protetta con incentivi individuali.