La circolare chiarisce come i fornitori di servizi turistici potranno utilizzare lo sconto applicato in fattura ai beneficiari del bonus.
Lo sconto applicato dal fornitore viene a lui rimborsato come credito d’imposta utilizzabile in due modi:
- esclusivamente in compensazione mediante modello F24
- ceduto a:
- soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori
- a istituti di credito e altri intermediari
con facoltà di ulteriore cessione.
Il fornitore del servizio turistico può recuperare lo sconto applicato con un credito di pari importo fruibile, esclusivamente in compensazione attraverso i servizi telematici della agenzia già a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto.
Per la compensazione occorre utilizzare un codice tributo specifico, ossia
“6915” denominato “
Bonus vacanze recupero dello sconto praticato da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed &breakfast e del credito ceduto-art 176 del DL n 34/2020”.
Tale codice come specificato nell’ articolo
“Bonus vacanze: operativo dal 1° luglio il codice tributo” è stato reso operativo dal 1° luglio data in cui si apre la finestra temporale per l’utilizzo del bonus vacanze.
A decorrere sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore potrà in via alternativa decidere di cedere il suo credito a istituti di credito e intermediari, comunicando la cessione attraverso una piattaforma disponibile in una apposita sezione dell’area riservata del sito della stessa agenzia.
La circolare evidenzia un punto che era rimasto in dubbio, ossia il cessionario del credito potrà a sua volta riutilizzarlo con le stesse modalità previste per il cedente.