Il Decreto Rilancio convertito in Legge prevede nuovi contributi per l’acquisto di autoveicoli elettrici ibridi, nonché con qualsiasi alimentazione, con emissioni superiori a 60 g/km purché di classe almeno euro 6, a condizione che il rivenditore pratichi uno sconto analogo, noti come Ecobonus Auto.
Tali contributi sono cumulabili a certe condizioni con il precedente Ecobonus auto e si puo' arrivare fino ad una agevolazione pari a 10.000 euro.
Approfondiamo i nuovi incentivi previsti dal comma 1-bis e seguenti dell’art 44 del decreto convertito in legge.
I nuovi contributi sono di due tipi: con e senza rottamazione
L’ecobonus è riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, sul territorio dello stato un autoveicolo nuovo di categoria M1:
- con rottamazione di un veicolo analogo immatricolato prima del 1° gennaio 2010 o che dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 superi i dieci anni di anzianità di immatricolazione, il contributo statale è pari a 2000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, è pari a 1.500 per l’acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione con emissione da 61 a 110 g/km. Il contributo spetta a condizione che il venditore pratichi uno sconto pari ad almeno 2000 euro.
- senza rottamazione il contributo è pari a 1000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi con emissione da 0 a 60 g/km, è pari a 750 euro per acquisti di veicoli con qualsiasi alimentazione con emissioni da 61 a 110 g/km. Il contributo spetta a condizione che il venditore pratichi uno sconto pari ad almeno 1000 euro.
Si noti che il contributo, a norma del comma 1-ter, spetta anche per l'acquisto di veicoli diversi da quelli elettrici e ibridi a condizione che:
- le emissioni inquinanti siano entro la soglia massima di 110 g/km,
- siano omologati in una classe non inferiore a euro 6 di ultima generazione,
- abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro
Il contributo previsto dal decreto rilancio convertito in legge fino al 31 dicembre 2020 si cumula con il precedente previsto dalla legge di bilancio 2019.
L’agevolazione prevista dalla L. 145/2018 fino al 31 dicembre 2021, cumulabile con l'attuale, spetta ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica.
Il beneficio spetta sia in caso di rottamazione di altro veicolo, sia in caso di non rottamazione.
Per avere l’incentivo:
- il prezzo dell’autoveicolo acquistato, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, deve essere inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa),
- l’incentivo spetta nella misura di 2.500 euro o 6.000 euro a seconda delle emissioni del veicolo rottamato
- la rottamazione deve riguardare un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4
Ricordiamo che l'art 44 del Decreto Rilancio ha incrementato di 100 milioni per il 2020 e 200 milioni per il 2021 il fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 di cui all’art 1 comma 1041 della Legge 145/2018 che ha istituito un vantaggio fiscale per chi contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente acquistando vetture non inquinanti.
Per l’ecobonus due ruote si leggano gli articoli seguenti:
Bonus per motorini e moto elettrici anche senza rottamazione
Ecobonus motoveicoli 2019: rottamazione anche per gli Euro3
Per tutte le regole attuative dell’ecobonus auto così come previsto dalla legge che lo ha istituito si legga lo speciale:
Ecobonus auto: obblighi di rivenditori e costruttori
E inoltre Ecobonus auto: ripartono le prenotazioni on line