Rafforzamento patrimoniale anche per le aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Lo prevede il nuovo comma 2-bis dell'art. 26 del decreto Rilancio (misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni), introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, con il quale viene specificato che possono accedere:
- al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 di cui al comma 8,
- e al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12
anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dal comma 2, ovvero:
- al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014.
- si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano nelle condizioni ostative all'ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all’articolo 67 decreto legislativo n. 159 del 2011
- non abbiano registrato una condanna definitiva nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000;
- solo nel caso di accesso al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12, presentano un numero di occupati inferiore a 250 persone.
Riepilogando, le misure agevolative estese alle imprese in concordato di continuità sono:
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Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020
Il comma 8 dell’art. 26 del Decreto Rilancio riconosce alle società ammissibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo in esame, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020. Il credito d’imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 3% dell’aumento di capitale effettuato (lettera c) del comma 1) e comunque nei limiti previsti dal comma 20. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto. Il beneficio decade, con obbligo di restituzione dell'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali, se la società distribuisce riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024. -
Il Fondo Patrimonio PMI
Il comma 12 dell’art. 26 del Decreto Rilancio prevede una specifica agevolazione qualora:- la società richiedente evidenzi ricavi nel 2019 compresi tra 10 e 50 milioni di Euro;
- la società abbia un numero di occupati inferiore a 250 unità;
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l’aumento di capitale sia almeno di 250.000 Euro.
Si tratta di un fondo (denominato “Fondo Patrimonio PMI”) finalizzato a sottoscrivere entro il 31.12.2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società interessate, per un ammontare massimo pari al minore tra:-
tre volte l’aumento di capitale sociale effettuato dai soci e
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il 12,5% dei ricavi 2019.
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