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AUTOFATTURA ELETTRONICA PER AUTOCONSUMO DI BENI AZIENDALI

3 minuti, Redazione , 09/07/2020

Autofattura elettronica per autoconsumo di beni aziendali

Rientra nella definizione di autoconsumo la destinazione di beni o servizi destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero a finalità non imprenditoriali.

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L’utilizzo dei beni aziendali per motivi estranei all’attività di impresa (ad esempio, beni utilizzati da parte dei soci) comporta degli adempimenti ai fini IVA: occorre emettere un’autofattura elettronica, al prezzo di acquisto, da registrare esclusivamente nel registro IVA delle vendite.

Utilizzo di beni aziendali per uso esterno all’impresa
 L’articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972 dispone che costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Allo stesso modo, costituisce cessioni di beni:
  •  la destinazione di beni destinati all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o
  •  ad altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione,
  •  anche se determinata da cessazione dell’attività,
  •  con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’IVA di cui all’articolo 19 del D.P.R. 633/1972.

 Pertanto, salvo le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione dell’imposta in sede di acquisto, l’autoconsumo di un bene aziendale comporta l’onere di versare l’IVA a debito, tramite emissione di un’autofattura elettronica contenente i medesimi elementi di una fattura “ordinaria”.
Unica particolarità sarà la coincidenza tra il cedente/prestatore e il cessionario/committente (l’impresa che emetta l’autofattura).
Per questa tipologia di autofattura, da registrare nel solo registro IVA delle vendite, occorre riportare nel tracciato xml il Tipo Documento TD01.

 Con provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica – versione 1.6.1 che prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici Tipo Documento.
 Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 il nuovo tracciato convivrà con il precedente (versione 1.5), mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’emissione di un’autofattura per autoconsumo richiederà l’utilizzo del nuovo codice TD27.

Valore da esporre nell’autofattura per autoconsumo
 Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c) del D.P.R. 633/1972 la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
 Per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, ai fini della base imponibile, i corrispettivi sono costituiti:
  •  dal prezzo di acquisto o, in mancanza,
  •  dal prezzo di costo dei beni o di beni simili,
  •  determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
 Per le prestazioni di servizi, invece, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.

Utilizzo di beni aziendali per uso interno all’impresa
 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’utilizzo da parte di un soggetto passivo nell’ambito della propria impresa, di un bene d'investimento o di una materia prima, siano gli stessi prodotti dall’impresa stessa o acquistati presso terzi, non costituisce una cessione di beni, ex articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, quindi, tale operazione non è soggetta ad IVA.

 Da ciò deriva che il c.d. “autoconsumo interno” non rientra nel campo di applicazione dell'imposta e non è soggetto ai relativi obblighi di documentazione fiscale.
 A tal proposito, appare utile precisare che nel caso in cui beni acquistati, importati o prodotti siano impiegati per la produzione, non si realizza la presunzione di cessione di cui al comma 1 dell’articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. (Risoluzione ministeriale n. 103 del 28 ottobre 2011).
  

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