Con riferimento all’agevolazione (detrazione fiscale pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita), prevista a favore degli acquirenti di edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 o 3, sui quali vengono realizzati interventi di demolizione e ricostruzione da parte di imprese, al fine di ridurre tale rischio (cd Sismabonus), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti mediante Risposta ad interpello n. 196 del 30 giugno 2020 (consultabile in allegato).
In particolare, dopo aver esaminato il caso sottopostole dall’impresa di costruzione, l’Agenzia ha chiarito che agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 (data in cui sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di Sismabonus), hanno diritto a godere dell’agevolazione anche se l'asseverazione (di cui all'art. 3 del D.M. n. 58 del 2017) non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Ciò purchè l’asseverazione venga presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito. L’Agenzia ha quindi ammesso, nel caso esaminato, il diritto al Sismabonus anche con asseverazione tardiva.
Si fa presente che, come regola generale, per fruire della detrazione riconosciuta dal Sismabonus, è necessario che l’asseverazione del progettista relativa all’intervento strutturale da realizzare venga presentata dall’impresa contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In caso contrario si decade dal diritto a godere dell’agevolazione. Il professionista deve pertanto attestare la classe di rischio dell’edificio prima dell’inizio dei lavori e dopo l’esecuzione dell’intervento progettato (evidenziando il miglioramento realizzato).
Il motivo per il quale l’Agenzia ha ammesso (nel caso di specie esaminato), la legittimità della detrazione anche con asseverazione tardiva (e quindi successiva alla richiesta del titolo abitativo), risiede nel fatto che gli immobili che l' impresa istante ha demolito e ricostruito risiedevano nella zona sismica 3. Al contrario della zona 1 (per la quale l’asseverazione non può essere tardiva) gli immobili situati in zona 3, a determinate condizioni, possono subire una deroga, in quanto l’estensione del sismabonus acquisto alle zone sismiche 2 e 3 è intervenuta nel 2019 e quindi dopo il DM 58/2017, con il quale sono state fissate le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Pertanto, un’impresa che abbia richiesto il permesso di costruire nel 2017 (anno in cui l’agevolazione spettava solo per la zona 1, per un progetto su immobili ubicati in zona sismica 2 o 3, non avrebbe potuto allegare l'asseverazione del progetto strutturale.
Il Sismabonus è infatti stato allargato alle zone 2 e 3 solo nel 2019 (con Dl 34/2019) e pertanto l’asseverazione ‘tardiva’ vale per le procedure autorizzatorie per immobili demoliti e ricostruiti iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019. L’Agenzia specifica che comunque l’asseverazione deve essere presentata prima della data del rogito.