La detassazione dei premi di produttività è possibile anche quando l'accordo sindacale viene siglato tardi rispetto all'inizio del periodo definito per la misurazione dell'incremento dei risultati. Cosi ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 36 /E che precisa la posizione della risoluzione 456-2019.
Si ricorda che il regime fiscale agevolato con imposta sostituiva al 10% per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato è stato messo a regime dalla legge di stabilità 2016 e dal conseguente decreto attuativo MEF-Lavoro del 25.3.2016, con alcune modifiche rispetto alla disciplina iniziale .
Attualmente la detassazione si applica ai soli premi di risultato «di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili." Tali criteri devono essere definiti chiaramente con accordo sindacale di secondo livello da depositare al Ministero .
Non si applica piu invece alle singole voci retributive come semplici maggiorazioni di retribuzione o straordinari.
Come ribadito nella circolari dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018, n. 5/E, è richiesto che l'effettivo raggiungimento degli obiettivi incrementali che giustificano il premio avvenga dopo la stipula del contratto ma tali obbiettivi devono essere chiaramente definiti e misurati in anticipo .
Questa era la risposta fornita nell'interpello 456 che si era occupata di una caso di stipula di un contratto a metà dell'anno preso a riferimento per l'obbiettivo di miglioramento, per cui l’amministrazione aveva stabilito che l’applicazione dell’imposta al 10% poteva essere applicata solo nella misura del 50% del premio di risultato.
Ora la risoluzione 36/2020 specifica ulteriormente che quella diminuzione della percentuale di premio detassabile è determinata dalla misurazione della tempistica tra definizione e raggiungimento degli obiettivi incrementali, e non dal momento di erogazione del premio economico. Cio significa che non è determinante la data di sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale.
L'Agenzia fornisce questo esempio per chiarire:
un contratto aziendale sottoscritto alla fine di marzo del 2019, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge 208-2015 può essere integralmente detassato, senza escludere i primi tre mesi dell'anno. Invece potrebbe risultare non agevolabile un premio definito con accordo sindacale integrativo che in corso d'anno modifichi i parametri di riferimento per rendere l'obiettivo raggiungibile.
Infine una specificazione particolarmente importante in epoca di emergenza COVID 19: l’Agenzia precisa che nel caso in cui nell’accordo di secondo livello viene "venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è - effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, indicata l'incertezza del raggiungimento dell'obiettivo incrementale per circostanze eccezionali," come possono essere quelle dell'attuale pandemia, il premio di risultato connesso sarà interamente detassabile, sempre che venga raggiunto il risultato incrementale.