- canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente Modello scaricabile qui, direttamente dal beneficiario, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Servizi per / Comunicare / “Piattaforma Cessione Crediti"), pena d’inammissibilità.
Ricordiamo che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020, sono state definite le modalità di cessione dei crediti di imposta per botteghe e negozi e dei crediti di imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo.
Attenzione va prestata al fatto che con circolari n 8/E e 14/E del 2020 l’agenzia ha già chiarito che per poter fruire del credito di imposta è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato.
Il decreto rilancio convertito il Legge 77 del 17 luglio pubblicato in GU il 18 luglio ha esteso il credito di imposta anche per gli esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro ed ha eliminato, per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19), il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Altra importante previsione è la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore.
La cessione del credito deve essere comunicata alla Agenzia delle Entrate tramite apposito Modello scaricabile qui, e inviata esclusivamente attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Servizi per / Comunicare / “Piattaforma Cessione Crediti"), pena d’inammissibilità.
Uno stesso modello può essere utilizzato per comunicare la cessione del medesimo credito (pro-quota) a diversi soggetti, fino a un massimo di dieci cessionari.
Si precisa che una singola comunicazione può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili e pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta (es. la cessione del credito relativo al canone del mese di marzo 2020 maturato ai sensi dell’articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e la cessione dei crediti relativi ai canoni dei mesi di aprile e maggio 2020 maturati ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020), dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.
La comunicazione deve essere inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte del beneficiario che ha maturato il credito, e dovrà contenere, pena l’inammissibilità, i seguenti dati:
- il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
- la tipologia del credito d’imposta ceduto e, per il credito sulle locazioni degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, il tipo di contratto a cui si riferisce;
- l’ammontare del credito d’imposta maturato e, per il credito sulle locazioni degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, i mesi a cui si riferisce;
- l’importo del credito d’imposta ceduto;
- gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
- il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
- la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
- in compensazione
- cedendolo a soggetti terzi
L’utilizzo in compensazione con modello F24 (utilizzando il codice tributo istituito con Risoluzione Agenzia delle Entrate del 06.06.2020 n. 32) va fatta con i servizi telematici della agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.