Il decreto Rilancio 2020 aveva previsto, per una maggiore tutela dei lavoratori nell'emergenza COVID,che i datori di lavoro pubblici e privati debbano assicurare una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio ( per età, patologie immunodepressive o comunque croniche e gravi o già soggetti a infezione da Covid-19 ).
Tale sorveglianza eccezionale consiste in una visita medica specifica per questi lavoratori “fragili” al rientro nel posto di lavoro .
Per le aziende che non sono tenute alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro. Il costo è a carico dell'azienda.
Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online INAIL “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 sul sito www.inail.it
Successivamente il servizio era stato interrotto a seguito dell apubblicazione di una circolare ministeriale in cui la sorveglianza era definita raccomandabile ma non obbligatoria, per la mancata proroga della norma
Ora il servizio è di nuovo attivo dal 5 novembre scorso e lo sara almeno fino al 31 dicembre
Da ricordare che si accede con credenziali dispositive. Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite: Spid; Carta nazionale dei servizi (Cns); PIN Inail.
Nel caso di delega riguardo la richiesta, da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale INAIL “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, un medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore effettua la visita ed esprime un parere conclusivo sul fatto che il lavoratore possa riprendere l’attività lavorativa in presenza e indichera eventualmente misure preventive aggiuntive per l'organizzazione aziendale , cosi da garantire il contenimento del contagio.
Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione IVA, per il pagamento della prestazione effettuata.
Lo scorso 3 agosto il ministero del lavoro ha dato notizia del decreto emanato per la definizione della tariffa, che conferma l’importo per ciascuna visita di € 50,85.
L'inail ha messo anche a disposizione un documento “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” utile per la valutazione dei meidici competenti, con le tabelle di riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale .