Il decreto Rilancio n. 34 /2020 è in corso di discussione in Parlamento per la conversione in legge, prevista entro il 18 luglio .
Ci sono importanti novità in tema di lavoro e assistenza delle famiglie che sono state approvate dalla Commissione Bilancio della Camera e che hanno alta probabilità di essee recepite nella versione finale della legge. Vediamo di seguito le principali:
AMMORTIZZATORI SOCIALI : in tema di cassa integrazione nella legge di conversione vengono recepiti i contenuti del decreto legge 52 2020 emanato d'urgenza per dare modo alle aziende che avevano esaurito le settimane di cassa integrazione di utilizzarle tutte anche prima del 1 settembre prossimo. Il decreto 34/2020 aveva infatti posto una tempistica graduale per le richieste e la fruizione (9+5+4), prevedendo di attendere la data del 1 settembre 2020 per l'inizio degli ultimi periodi, da concludere poi entro il 31 ottobre. Si conferma quindi quanto già in vigore e illustrato dalla circolare INPS 78 del 28 giugno e dal decreto interministeriale (20.6.2020) e relativa circolare del 1 luglio 2020.
CASSA INTEGRAZIONE CISOA : un nuovo comma prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non viene conteggiato ai fini delle successive richieste. Per velocizzare le autorizzazioni vengono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.
APPRENDISTATO - CONTRATTI A TERMINE : il termine dei contratti di apprendistato (con esclusione di quello professionalizzante), dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione, in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge puo essere prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dovuta alle misure di emergenza.
CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI PER COVID : Approvato un emendamento che proroga il termine di fruizione del congedo straordinario per COVID dal 31 luglio al 31 agosto 2020 . Bisognerà attendere l'approvazione e pubblicazione della legge e soprattutto le istruzioni dell'Inps per capire come si applicherà praticamente la novità. Attualmente infatti non si parla di giorni di congedo retribuito in piu, ma solo di possibilità di utilizzare i 30 previsti in un periodo di tempo maggiore.
Secondo un altro emendamento approvato, si amplia il finanziamento per consentire ai centri estivi si estendere estende la fascia di età da 0 a 16 anni, cui destinare i progetti dei Comuni.
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: nella quota di riserva per favorire l’assunzione delle categorie protette vengono ricompresi anche ai cosiddetti “care leavers”, i neo maggiorenni vissuti in affido familiare, o in comunità o case famiglia.
RADDOPPIO PENSIONE DI INVALIDITA': Si recepisce la recentissima sentenza della Corte Costituzionale (23 giugno 2020)che ha giudicato lesivo dell'articolo 33 il mancato adeguamento della pensione di invalidità civile al trattamento minimo . Verrà quindi raddoppiato l'importo oggi erogato in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto.
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO : ampliamento dei requisiti per accedere all'indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio per i contratti di lavoro intermittente nel settore.
LAVORO AGILE : ART. 90. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente,
LAVORATORI FRONTALIERI Art. 103-bis. Indennità in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionale o che che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dai precedenti decreti di emergenza per il Coronavirus