E' stata pubblicata lo scorso 27 giugno la circolare INPS n. 77 con le istruzioni sull' esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% , per le assunzioni di lavoratori beneficiari di un assegno di ricollocazione. La norma risale alla legge di bilancio 2018 (L. 205 2017).
Come già chiarito con la circolare n. 109/2019, l’assegno di ricollocazione dal 1° gennaio 2018, è stato esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).
Durata e importo dell'esonero contributivo
La riduzione spetta ai datori di lavoro privati per:
- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e
- 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.
La misura della soglia massima di esonero è pari a 4.030 euro.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che andrà proporzionalmente ridotta sulla base dell'orario di lavoro.
Non sono compresi nello sgravio :
- premi e i contributi INAIL
- contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua ;
- contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
- contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015,nonché al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
- contribuzioni che non hanno natura previdenziale riferite alle gestioni previdenziali dei fondi di solidarietà
- quota (0,30 punti percentuali) destinata al finanziamento delle iniziative di formazione dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), la misura va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario di lavoro.
La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 335,83 euro (€ 4.030,00/12)
Per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,83 euro (€ 335,83/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Chi ha diritto, per quali assunzioni - Cumulabilità con altri sgravi
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’incentivo spetta per le assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato , ivi comprese:
- assunzioni a scopo di somministrazione
- rapporti di apprendistato.
- rapporti di lavoro subordinato in associazione con una cooperativa di lavoro.
Il beneficio non spetta, invece, per:
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Le condizioni per il diritto all’esonero contributivo sono quelle ordinarie, relative al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori di regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale. Necessario quindi che l'assunzione:
- non costituisca attuazione di un obbligo preesistente. Tale condizione non si applica, di contro, alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, quando permanga in capo al datore di lavoro la discrezionalità di scelta del contraente lavoratore disabile - l’incentivo in trattazione risulta applicabile;
- non violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
- non riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume . Questo vale anche nei casi di somminsitraizone di lavoro
L'esonero contributivo è cumulabile con :
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni (articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92).
- l'incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili ( subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale);
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI ( subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”)
Come fare domanda
La domanda va inviata con il modulo on-line “BADR”appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”
L’INPS dopo i controlli autorizza la fruizione dell’agevolazione per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG) .
Istruzioni operative per la fruizione
1. I datori di lavoro non agricoli
A partire dal flusso Uniemens di competenza giugno 2020, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo, valorizzano, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Gli elementi da valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>, sono i seguenti:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BADR”, avente il significato di “Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo dell’incentivo relativo ai mesi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di giugno, luglio e agosto 2020.
Ai fini del monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L527”;
- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
( la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>).
Nel caso di restituzione di importi non spettanti, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il nuovo codice causale “M319”, avente il significato di “Restituzione incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
- nell’elemento <ImportoADebito> dovrà essere indicato l’importo da restituire.
L’utilizzo di tale codice di restituzione sarà consentito fino al 30 settembre 2020
2. Datori di lavoro agricoli
A seguito dell’ammissione al beneficio, ai datori di lavoro agricoli sarà attribuito il nuovo Codice di Autorizzazione (C.A.) “AR”, avente il significato di “Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”, che potrà essere dichiarato nelle denunce della manodopera agricola a decorrere dai periodi retributivi di luglio 2020.
Le aziende agricole ammesse al beneficio potranno verificare l’attribuzione del C.A. “AR” consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.
La denuncia contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all’incentivo.
Nelle denunce principali, con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:
- per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO, il C.A. “AR”;
- nel campo retribuzione, nessun importo.
Il calcolo dell’importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto.
La circolare fornisce anche i dettagli di compilazione per i datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA> (iscritti alla Gestione Pubblica).