Le detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per gli interventi antisismici (cd. sisma bonus) spettano anche per interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali.
Ciò è quanto ha affermato l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 34 del 25 giugno 2020 (in allegato), che segna un cambio di rotta rispetto all’interpretazione sino ad ora adottata.
In particolare, l’Agenzia spiega che l’ecobonus spetta anche ai titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili detenuti, a prescindere che siano qualificati come strumentali, merce o patrimoniali. Ugualmente si può affermare per il sismabonus (in relazione agli interventi di messa in sicurezza).
Si tratta di un nuovo e importante indirizzo di prassi, al quale dovranno adattarsi gli Uffici nella gestione del contenzioso e con un impatto anche sulle controversie pendenti che dovranno essere riesaminate seguendo questa nuova impostazione che meglio si specifica di seguito.
Si fa presente che, ad oggi, l’impostazione dell’Agenzia è stata opposta. In particolare, è stato affermato che le agevolazioni in questione (detrazione dall’imposta lorda IRPEF o IRES di una quota delle spese per interventi di contenimento dei consumi energetici o di messa in sicurezza su edifici esistenti), non spettassero per gli immobili merce, commercializzati dalle società di costruzione e ristrutturazione edilizia (cfr. risoluzioni n. 303/E del 15 luglio 2008 e n. 340/E del 1° agosto). Secondo l’ Agenzia, soltanto gli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche i soggetti che ne fanno commercio potevano usufrire dei bonus. Le società e i titolari di reddito d’impresa, potevano quindi godere della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale e non invece agli immobili locati a terzi o destinati alla vendita, qualificabili come beni merce.
Le controversie e i dubbi nati da questa interpretazione hanno portato a un cambio di rotta. Ciò anche in quanto:
- non esiste un’espressa previsione normativa che limiti in tale senso la fruizione del beneficio;
- la norma agevolativa è posta a tutela dell’interesse generale al risparmio energetico.
Conseguentemente non devono essere esclusi dai bonus i beni merce.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa in tal senso, affermando che il beneficio fiscale spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), anche in relazione ad interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi o “su edifici riassegnati ai soci” (cfr. Sent. nn. 19815 e 19816 del 23 luglio 2019; nn. 29162 29163 e 29164 del 12 novembre 2019). Ciò in quanto la finalità della norma di agevolazione consiste nell’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico. Non vi sono limitazioni oggettive (categorie catastali degli Immobili) né soggettive (persone fisiche e società).
In conclusione, la distinzione tra immobili: strumentali, merce e patrimonio non rileva ai fini del riconoscimento dell’agevolazione. Ciò vale anche per il sismabonus, volto a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’incolumità delle persone e del patrimonio.
Nello stesso senso si è espresso anche il Ministero dell’Economia, con parere del 26 febbraio.