I versamenti sospesi per l'emergenza COVID potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi per tutti i contribuenti danneggiati dal Coronavirus, entro il 16 settembre Questo quanto previsto dal Decreto Rilancio e illustrato dalla Circolare Inps 64 2020 La proroga riguarda anche le ritenute d'acconto sui compensi ai collaboratori.
(Sulle proroghe dei versamenti fiscali leggi anche"Sospensione versamenti e adempimenti di aprile e maggio dopo il Decreto Rilancio"
Vediamo in dettaglio tutti gli adempimenti contributivi sospesi con scadenza prorogata al 16 settembre 2020.
Il D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto liquidità”) aveva stabilito la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, fino alla data del 30 giugno 2020, in relazione alla rata di maggio 2020. Il versamento era inizialmente previsto per il 30 giugno per :
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020;
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
- per gli stessi soggetti senza limite di fatturato con sede nelle provincie piu colpite dall'emergenza
Il termine è stato prorogato dal decreto Rilancio e previsto in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a 4 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 16 settembre 2020, per i contribuenti sopra elencati e anche per :
a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale , iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e associazioni di promozione sociale .
Ugualmente, i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nell'anno di imposta precedente, i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta ( a condizione che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato). L’ammontare delle ritenute dovrà essere versato entro il 16 settembre 2020 in un unica soluzione o in quattro rate di cui la prima entro la stessa data.
Vediamo un riepilogo sintetico dei soggetti interessati alla proroga dei versamenti contributi 2020 per il periodo di emergenza in questa tabella:
Soggetti interessati |
Versamenti sospesi |
Nuova scadenza versamenti | |
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Ritenute lavoro dipendente e assimilato/ contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 |
16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | ||
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni
| riduzione di almeno il 50% di fatturato o corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 * ATTENZIONE : i mesi vanno considerati separatamente) | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 |
16.9.2020 |
ritenute lavoro dipendente o assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | |||
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019 | ritenute lavoro dipendente o assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 |
16.9.2020 | |
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa) | ritenute lavoro dipendente o assimilato, contributi previdenziali/ premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 |
16.9.2020 |
Nella circolare 64 del 28 maggio 2020 l'Inps aveva illustrato le modalità di sospensione dei versamenti relativi a maggio 2020 e annunciato un ulteriore messaggio per le istruzioni per l’effettuazione del versamento a settembre 2020, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa in applicazione delle norme del DL Rilancio 2020 (art 126).
Il messaggio con le istruzioni operative è giunto il 20 luglio n. 2971 .
Sulle novità apportate invece dal decreto Agosto vedi l'articolo "Contributi sospesi: il versamento del 16.9 attende nuove istruzioni"