Bonus facciate anche per il restauro dei balconi senza interventi sull’ intera facciata dell’edificio e per spese connesse che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali.
Ciò è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 191 del 23 giugno 2020 (consultabile in allegato).
Si ricorda che il Bonus Facciate introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.
Molti sono stati i chiarimenti forniti dall’Agenzia in merito alle tipologie di interventi che danno diritto al bonus. Un aspetto trattato nella Circolare del 14 febbraio 2020, n. 2/E è quello relativo all'inclusione nell'agevolazione del restauro dei balconi o degli ornamenti e fregi anche senza intervenire sull'intera facciata. Inoltre si specifica che:
- la detrazione spetta in caso di consolidamento e ripristino includendo anche la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- sono agevolabili anche i lavori riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata (riconducibili al decoro urbano);
- sono incluse le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (quali l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica).
L’Agenzia ricorda inoltre che i contribuenti persone fisiche soggetti all'IRPEF sono tenuti, tra l’altro, a disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Un ultimo aspetto chiarito riguarda la conferma della possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019, in quanto la norma non condiziona l'applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi. Unico requisito è che le spese vengano effettivamente sostenute nel 2020.
Nel caso in cui il condominio abbia effettuato il bonifico (per interventi su parti comuni) nel 2019 pertanto, non si avrà diritto all’agevolazione anche qualora il singolo condomino versi la rata condominiale nel 2020.