Facciamo il punto sugli adempimenti tributari sospesi dall’art. 62 comma 1 del “Decreto Cura Italia” - DL 18/2020, e rinviati al 30 giugno 2020, rammentando che per la generalità dei contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono stati sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che erano in scadenza nel periodo compreso tra l’08.03.2020 e il 31.05.2020.
Pertanto, in breve sintesi, gli adempimenti sospesi che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni sono:
- presentazione del modello IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
- presentazione del modello Iva TR relativo al primo trimestre 2020, da utilizzare per richiedere a rimborso o utilizzare il credito Iva trimestrale/infrannuale, il cui termine originario era fissato al 30.04.2020;
- presentazione della "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE)" del primo trimestre 2020 (relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo per i soggetti mensili, relative al 1° trimestre per i soggetti trimestrali) in scadenza il 1° giugno 2020 (31 maggio cadeva di domenica), esclusivamente in via telematica;
- presentazione dello Spesometro estero relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.04.2020;
- presentazione dei modelli INTRASTAT aventi periodicità mensile o trimestrale relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile e al primo trimestre 2020, le cui scadenze originarie erano rispettivamente fissate il 25.03.2020, 27.04.2020 e 25.05.2020;
- trasmissione telematica del modello INTRA 12 relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, la cui scadenza originaria era fissata rispettivamente il 31 marzo, il 30 aprile e il 1° giugno (31 maggio cadeva di domenica), che gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e gli agricoltori in regime di esonero devono inviare entro la fine di ciascun mese, per dichiarare gli acquisti intracomunitari di beni e servizi registrati nel secondo mese precedente da parte di una triplice categoria di soggetti;
- registrazione e versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.05.2020 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.05.2020 (per i contribuenti che NON hanno optato per il regime della “cedolare secca” ), solo se si tratta della prima registrazione, infatti l’imposta di registro non è sospesa per le annualità successive, infatti il contribuente è tenuto altresì ad effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati (chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare del 03.04.2020 n. 8);
- trasmissione del Modello EAS il "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2019, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati, esclusivamente in via telematica, ricordiamo infatti che il modello deve essere, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
- Invio dei corrispettivi giornalieri da esercenti che continuano ad emettere scontrini e ricevute fiscali (fase transitoria). Per gli esercenti non dotati di registratore telematico e che non utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” (i soggetti IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro che rientrano nella fase transitoria), viene prevista la sospensione della comunicazione dei corrispettivi giornalieri, che ordinariamente tali soggetti devono effettuare entro il mese successivo, al 30 giugno 2020. Entro il 30 giugno 2020 dovranno pertanto completare l’invio dei corrispettivi giornalieri dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, collegandosi al portale “Fatture e Corrispettivi” con le proprie credenziali e selezionando il link “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)”. In tema di corrispettivi telematici per approfondire leggi anche “Corrispettivi telematici e Covid-19: il punto su sospensioni e proroghe”.
Tra gli altri adempimenti, la ripresa dei quali è stata fissata per il 30 giugno 2020, segnaliamo:
- Bollo auto: in merito al versamento del bollo auto da parte dei proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2020 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, si consiglia di verificare le disposizioni delle singole giunte regionali in merito allo slittamento del termine di versamento che, in linea generale può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni, qui la Tabella delle sospensioni delle Tasse automobilistiche suddivise per Regioni elaborata dall’ACI
- Denuncia imposta sulle assicurazioni: Le imprese di assicurazione, comprese le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, devono presentare la "Denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori" incassati nell’anno 2019, esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la cui scadenza originaria era fissata al 1° giugno (il 31 maggio cadeva di domenica) (art. 62 “Decreto Cura Italia” - DL 18/2020).
- Estromissione beni: Gli imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2019 possiedono beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'estromissione dei detti beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2020, pagando l'imposta sostitutiva nella misura dell'8% sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto prevista dall'art. 1, comma 690 della legge n. 160/2019 che richiama l'art. 1, comma 121, della legge n. 208/201, devono effettuare l'estromissione agevolata dei beni strumentali dall'impresa individuale avvalendosi dell'opzione, manifestata mediante comportamento concludente, contabilizzando l’operazione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili, la cui scadenza originaria era fissata al 1° giugno (il 31 maggio cadeva di domenica) (art. 62 “Decreto Cura Italia” - DL 18/2020).