In G.U. n. 155 del 20 giugno 2020 è stato pubblicato il Decreto 27 febbraio 2020, n. 60 con il Regolamento sui requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici
L'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, è stato istituito a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e sarà tenuto dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ne cura la pubblicazione e l'aggiornamento periodico. E' suddiviso nelle sezioni A e B cui saranno iscritti i professionisti con diversi requisiti; Citiamo di seguito i principali .
Requisiti di iscrizione sezione A dell'elenco:
a) il possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 in ingegneria biomedica, ovvero di laurea in ingegneria biomedica conseguita secondo le previsioni dell'ordinamento degli studi universitari previgente al decreto n. 509 del 1999;
b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nella sezione Adei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione,
Requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione B
a) il possesso di un titolo di laurea nelle classi L-8 (ingegneria dell'informazione) e L-9 (ingegneria industriale) o di laurea nelle classi 9 (ingegneria
dell'informazione) e 10 (ingegneria industriale),
b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione B,
c) il possesso di competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica certificate dal Consiglio nazionale degli ingegneri
Per l'iscrizione l'Ordine degli ingegneri dovrà deliberare una procedura specifica entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento (5 luglio 2020)