Nuova proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in arrivo con il decreto Agosto, approvato dal Governo ma in attesa di firma e pubblicazione in Gazzetta.
All'art. 4 si prevede infatti che le indennità in scadenza nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni previste dal decreto Rilancio. L'estensione vale anche per le indennità già prorogate in precedenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Le risorse stanziate ammontano a 200 milioni di euro per l’anno 2020 mentre sono in attesa di definizione per il 2021.
Con la circolare 76 del 23 giugno l'INPS aveva fornito istruzioni e precisazioni sulla precedente proroga che interessava le prestazioni concluse tra 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 . Si presume che le indicazioni operative non subiranno modifiche a seguito della nuova estensione .
Per la proroga di due mesi non era necessario presentare alcuna domanda.
La proroga non è invece riconosciuta:
- ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata ,
- ai soggetti che stiano beneficiando delle indennità per COVID-19 riservate, dal decreto Cura Italia prima e decreto Rilancio poi, a lavoratori autonomi , dipendenti stagionali e intermittenti, lavoratori domestici e lavoratori sportivi. Queste esclusioni saranno controllate centralmente dall'INPS.
MA ATTENZIONE! le indennità NASpI e DIS-COLL sono cumulabili con le indennità COVID-19 per il periodo della loro durata “ordinaria” .
Inoltre , anche per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL si applicano le previsioni di:
- sospensione in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL),
- riduzione degli importi in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché
- decadenza dal diritto per rioccupazione
PENSIONAMENTI
Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione la proroga viene sospesa ed eventuali somme non dovute saranno oggetto di recupero. Se il disoccupato ha presentato alla data di pubblicazione della circolare la domanda di certificazione per Ape Sociale o pensione lavoratori precoci il riconoscimento della proroga è sospeso; l’Istituto contatta l'interessato per chiedere se intende avvalersi della proroga; la richiesta va effettuata con il modello NASpI-Com .
CONTRATTI AGRICOLTURA
La circolare si occupava anche della sovrapposizione tra Proroga Naspi E Discoll ed eventuali contratti a termine nel settore agricolo, non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, per la quale il recente decreto Rilancio ha previsto che non si applichi la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento dell'importo. In caso di superamento dei tempi o degli importi si applica la normativa ordinaria illustrata dall'INPS con le circolari n. 94/2015 e n. 83/2015.
Una precisazione importante riguarda il conteggio dei 30 giorni : si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto . Per questo l'interessato è tenuto a comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto presta effettivamente attività lavorativa.