L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale dei contributi che una fondazione riceve, al fine di coprire i costi necessari per la realizzazione dei propri progetti ed avere un rendiconto gestionale in pareggio.
La fondazione ha infatti domandato se, nell'ipotesi in cui assuma la qualifica di ente commerciale, sono imponibili i contributi erogati dalla partecipante fondazione Beta, al fine di coprire i costi nei primi anni di attività di impact investing (consistente nell’ impiego di capitali in iniziative imprenditoriali con finalità sociali e con diversi livelli di rischio e di rendimento). Lo scopo originario di assistenza benefica e sociale è stato infatti modificato, privilegiando un programma di crescita nell’ambito dell'innovazione sociale, della finanza sociale e del Terzo Settore.
L’istante ritiene che le erogazioni che la fondazione Beta intende fornirle, debbano essere considerate non imponibili ai sensi dell'articolo 88, comma 4, del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate non condivide la tesi dell’istante e, mediante la Risposta 189 del 22 giugno 2020 (consultabile in allegato), chiarisce alcuni ulteriori aspetti, tra i quali specifica che un ente si può qualificare come “non commerciale” quando non ha come oggetto principale (e cioè quello essenziale per realizzare i propri scopi), l'esercizio di attività commerciali.
Nel caso sottoposto all’Agenzia, l'oggetto principale della fondazione consiste nello svolgimento di attività finanziaria commerciale (impact investing) e pertanto l'ente è qualificabile come commerciale.
Inoltre, i contributi che la fondazione riceverà per coprire i costi in fase di start- up, devono essere contabilizzati secondo il principio della competenza economica e riportati in bilancio nelle specifiche voci in relazione alle loro finalità. I proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità (esclusi i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato) sono considerati sopravvenienze attive. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto (art.88 TUIR). La norma prevede un’eccezione, escludendo dalla qualifica di sopravvenienze attive i versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci e gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni. La rinuncia dei soci ai crediti non si considera sopravvenienza attiva solo fino a concorrenza del relativo valore fiscale.
Pertanto il trattamento della totale irrilevanza fiscale di cui all'articolo 88 del TUIR, è limitato agli apporti effettuati in forma di versamenti a fondo perduto o in conto capitale mentre concorrono alla formazione del reddito le liberalità e i contributi finalizzati a sostenere direttamente l'attività commerciale, coprendo i costi di esercizio o di acquisto di beni strumentali o altri costi.
Nel caso esaminato quindi le somme ricevute dalla fondazione istante, non avendo natura meramente patrimoniale, assumano una propria rilevanza reddituale.