E' stata pubblicata ieri la circolare INPS n. 75 con le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dall’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio ) per la tutela dei lavoratori senza diritto alla NASPI.
La norma prevede in particolare che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) è concessa:
- nel limite massimo di dodici mesi e
- in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020,
in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, in quanto la norma deroga dalle disposizioni della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Alla spesa si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4/ 2019, n. 26, e decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( Decreto Cura Italia)
Le Regioni e le Province autonome potranno quindi concedere l’indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria e autorizzazione da parte dell’INPS ( in alternativa infatti le risorse potevano anche essere destinate ad azioni di politica attiva del lavoro). I lavoratori dovranno fare richiesta online ma solo dopo che le Regioni in collaborazione con l'Inps avranno messo a punto di decreti di concessione e avuto l'autorizzazione dall'istituto.
Per quanto riguarda l'individuzione dei beneficiari il decreto regionale di CIGD potrà riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali la decorrenza del trattamento sia senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del precedente periodo di integrazione salariale in deroga e che entrambi gli eventi si collochino nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.
La prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, facendo riferimento agli importi massimi riportati:
- per i beneficiari con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, nella circolare n. 36 del 21 febbraio 2017,
- per quelli con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nella circolare n. 19 del 31 gennaio 2018.
In via preliminare rispetto all’accesso alla prestazione le Regioni e le Province autonome dovranno completare il processo per la quantificazione delle risorse residue e altresì dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 251, della legge n. 145/2018.
Se il beneficiario del trattamento si rioccupa con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale ” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.
Non sarà possibile corrispondere l’indennità in forma anticipata in un’unica soluzione .