Il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario in origine in scadenza al 30 giugno, è stato prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.
Lo ha ufficializzato il Dpcm del 27 giugno 2020 pubblicato in G.U. n. 162 del 29.06.2020, e che era stato precedentemente annunciato dal MEF con il Comunicato n. 147 del 22.06.2020.
Pertanto, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilita', nonche' dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap), se non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del DL 34/2020, potranno effettuare i predetti versamenti:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
In merito all'Irap, ricordiamo che il DL rilancio ha disposto l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019 (per i soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare si leggano i chiarimenti forniti dall'Agenzia con Risoluzione del 29 maggio 2020 n. 28).
I contribuenti che possono beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020 e di conseguenza al 20 agosto con una piccola maggiorazione, sono:
- i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi,
- i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.