Lo scorso 9 giugno 2020 è stato firmato tra FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA con l’assistenza di CONFCOMMERCIO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, l’accordo sull’intervento straordinario per l'emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus in materia di bilateralità.
In particolare, viene prevista l’istituzione di un Fondo straordinario finalizzato a cofinanziare per il 50% il costo degli interventi realizzati dagli enti bilaterali del settore Turismo (EBNT il principale a livello nazionale ), a titolo di contributo di solidarietà, in favore dei dipendenti delle aziende in regola con il versamento delle quote di contribuzione, collocati in CIGD o in FIS nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Le modalità per la richiesta dei contributi non sono ancora state rese pubbliche
Vale la pena ricordare che EBNT è il Fondo di riferimento per le aziende che applicano il CCNL Pubblici Esercizi 2018 e il CCNL Federalberghi-Faita (Alberghi-Complessi turistico ricettivi all’aria aperta) del 18.02.2014.
Lo statuto prevede una quota contrattuale di servizio per il finanziamento fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
La contribuzione così corrisposta viene ripartita da EBNT secondo il seguente schema:
AZIENDE LOCALI
Quota Ente Bilaterale Nazionale Turismo 10%
Quota Ente Bilaterale Territoriale Turismo 90%
AZIENDE MULTILOCALIZZATE
Quota Ente Bilaterale Nazionale Turismo 10%
Quota Ente Bilaterale Territoriale Turismo 63%
Fondo sostegno al reddito 27%
L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, , rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente.
Il Ministero del Lavoro si è espresso in modo inequivocabile circa la natura della contribuzione agli Enti Bilaterali, in particolare con la Circolare n. 43 del 2010 :
“una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta niente altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale dì natura retributiva — alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa — nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.”