Dal 23 giugno è disponibile il servizio online per la richiesta delle domande per l’indennità Covid per il mese di maggio prevista dal Decreto rilancio (34/2020).
Il bonus ammonta a 1.000 euro e viene riconosciuto a
- liberi professionisti, compresi partecipanti a studi associati/società semplice, con partita "attiva" al 19 maggio 2020, ossia la data di entrata in vigore del citato D.L., iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS, non pensionati in presenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019; per la domanda è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l'INPS effettuerà i controlli in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate .
- collaboratori coordinati e continuativi, iscritti solo alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020;
- lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto dipendente, né di Naspi alla data del 19 maggio 2020.
ATTENZIONE solo i professionisti sono tenuti a ripresentare la domanda , anche se l'avevano già presentata a marzo e aprile.
I co.co.co e i lavoratori stagionali lo riceveranno automaticamente, sempre che l'avessero già presentata.
Si ricorda che hanno diritto ad un bonus per maggio pari invece a 600 euro (che verrà riconosciuto automaticamente ai percettori di marzo/ aprile ) queste altre categorie:
Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, con i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
- reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
- assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
oppure anche con requisiti differenti:
- almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo;
- reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019;
- assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).
Lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e dagli stabilimenti termali con:
- cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda;
- assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori intermittenti con
- almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
- assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori autonomi occasionali titolari di un contratto autonomo occasionale con:
- assenza di partita IVA;
- iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;
- assenza di un contratto autonomo occasionale in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
- assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori incaricati di vendita a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, con:
- partita IVA;
- iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
- assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
La procedura telematica è disponibile sul sito INPS sia per i privati che i patronati.
Con la circolare 80/2020 del 6 luglio 2020 Inps ha specificato ulteriormente le istruzioni, soffermandosi in particolare sulla categorie dei lavoratori in somministrazione del settore turistico e termale a cui vengono erogati 600 euro riferiti ad aprile e 1.000 euro per maggio, a patto che abbiano concluso l’attività tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
L'istituto precisa che :
- è ammesso l’accesso anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
- "Per la natura particolare di questo rapporto di lavoro, l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo utile all’ammissibilità della indennità appartengono alle categorie ATECO sotto riportate. Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale allegazione della documentazione probatoria utile alla revisione svolta dalle Strutture territoriali competenti per residenza del lavoratore. In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate e quindi sarà utile l’allegazione del contratto o della lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.
Vengono fornite per maggiore chiarezza le tabelle dei codici ateco delle attività riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali interessate:
TURISMO | |
CSC 70501 |
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CSC 50102 |
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CSC 70501 |
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CSC 70502 70709 |
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CSC 50102 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) |
CSC 70502 |
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CSC 70502 70709 |
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CSC 41601 70503 |
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CSC 70504 40405 40407 |
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70504 |
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CSC 70401 |
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CSC 40404 70705 |
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CSC 70708 |
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STABILIMENTI TERMALI | |
CSC 11807 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
CSC 70708 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
Per ulteriori informazioni sui bonus vedi anche "Bonus 600 e 1000 euro tra conferme e novità".