Una delle questioni che sovente ci si pone di fronte ad un soggetto frontaliere che possiede investimenti all’estero, riguarda gli obblighi dichiarativi per tale soggetto in relazione a tali investimenti.
Al riguardo si fa presente che secondo l’art. 38, comma 13, lett. b) del D.L. n. 78 del 2010, i lavoratori frontalieri non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività finanziarie detenute nello Stato in cui essi svolgono attività lavorativa.
L’esonero è stato, però, circoscritto dal Provv. Agenzia Entrate 18.12.2013 n. 151663, nel quale si specifica quanto segue:
- L’esonero compete fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero;
- L’esonero è riconosciuto per l’intero periodo d’imposta, se l’attività lavorativa è svolta all’estero in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo;
- Nel caso di rientro in Italia, l’esonero è condizionato al trasferimento in Italia delle attività detenute all’estero entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo la C.M. n. 38/E del 2013, se trascorso il termine di sei mesi il lavoratore non ha fatto rientrare in Italia le attività estere, egli è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.
L’esonero è esteso, con solo riferimento al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi, al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto stesso cointestatari o beneficiari di deleghe o procure.
L’esonero riguarda soltanto le sole attività detenute nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa, e non si estende alle eventuali attività detenute in altri Stati dalla stessa persona.
Facciamo un esempio per chiarire meglio quanto sinora spiegato. Un lavoratore che lavora come frontaliere a Innsbruck (Austria) possiede un conto corrente presso una banca austriaca dove viene accreditato lo stipendio. In questo caso, come abbiamo spiegato, tale soggetto è esonerato dagli obblighi di monitoraggio fiscale del conto nel quadro RW.
Se però lo stesso soggetto avesse anche conti correnti e/o immobili in Svizzera, questi dovrebbero essere indicati nel quadro RW, non rientrando nel caso di esonero.
Si segnala infine a titolo di completezza che i lavoratori frontalieri rimangono soggetti passivi dell’IVIE e dell’IVAFE anche con riferimento alle attività detenute nello Stato estero dove svolgono la prestazione lavorativa. Per effettuare quindi la liquidazione di tali imposte sarà necessario compilare il quadro RW.
Se riprendiamo l’esempio proposto poc’anzi, il soggetto che lavora in Austria deve indicare nel quadro RW il conto corrente austriaco ai soli fini della liquidazione dell’IVAFE, e le attività svizzere sia ai fini del monitoraggio fiscale, sia ai fini della liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE.
Si tenga presente che nel caso in cui il quadro RW non venga compilato, per il conto austriaco sono irrogate le sanzioni riguardanti l’IVAFE non liquidata, mentre per le attività svizzere si aggiungerebbero le più gravose sanzioni riguardanti il monitoraggio fiscale.